16 marzo 2026

ISAC e compliance contributiva: le indicazioni operative INPS 

InPratica n. 10 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

Con la circolare n. 26 del 6 marzo 2026 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sugli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), introdotti dall’art. 1, commi 5-10, del decreto-legge n. 160/2024, convertito dalla legge n. 199/2024. Gli ISAC rappresentano nuovi strumenti di analisi statistico-economica finalizzati a verificare la congruità tra la forza lavoro dichiarata dai datori di lavoro e quella stimata sulla base delle caratteristiche economiche e organizzative dell’impresa, attraverso l’integrazione di dati fiscali e contributivi. La misura si inserisce nel quadro delle politiche previste dal PNRR per il contrasto al lavoro sommerso e mira a rafforzare i meccanismi di compliance contributiva mediante strumenti di analisi preventiva del rischio. L’articolo analizza il campo di applicazione della sperimentazione, le modalità di elaborazione degli indicatori, il funzionamento delle comunicazioni di compliance inviate dall’INPS e le possibili azioni correttive da parte delle imprese, con particolare attenzione alla gestione delle eventuali rettifiche nei flussi UniEmens e alle opportunità di regolarizzazione spontanea.

Con la circolare n. 26 del 6 marzo 2026 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito agli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), introdotti dall’art. 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199.

Gli ISAC costituiscono indicatori statistico-economici elaborati mediante modelli econometrici che integrano dati di natura contributiva e fiscale, con l’obiettivo di verificare la congruità tra la forza lavoro dichiarata dai datori di lavoro e quella stimata sulla base delle caratteristiche economiche e organizzative dell’impresa.

La misura si inserisce nella strategia delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rafforzamento delle politiche di contrasto al lavoro sommerso, privilegiando strumenti di analisi preventiva del rischio e di promozione della compliance contributiva.

Ambito di applicazione della sperimentazione

L’applicazione degli ISAC è stata avviata in via sperimentale a partire dal 1° gennaio 2026.

Con decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 sono stati individuati i primi due settori economici interessati dalla sperimentazione:

  • Commercio all’ingrosso alimentare (ISA M21U)
  • Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ISA G44U)

Il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) elaborati dall’Agenzia delle Entrate.

La normativa prevede inoltre una progressiva estensione degli indici ad almeno sei ulteriori settori economici entro il 31 agosto 2026, individuati tra quelli maggiormente esposti al rischio di evasione contributiva.

Fonti informative e metodologia di elaborazione

Gli ISAC vengono costruiti attraverso l’integrazione di diverse fonti informative, sia fiscali sia contributive.

In particolare, il modello utilizza:

  • i dati fiscali dei modelli ISA;
  • i dati contributivi dei flussi UniEmens;
  • i dati relativi al lavoro in somministrazione provenienti dal sistema UNISOMM.

L’incrocio di tali informazioni consente di individuare eventuali scostamenti tra:

  • la dimensione economica dell’impresa;
  • l’organizzazione dell’attività produttiva;
  • la forza lavoro effettivamente dichiarata.

Tra gli indicatori utilizzati assume particolare rilievo l’indicatore complesso relativo alla forza lavoro dipendente, ottenuto mediante modelli econometrici che stimano il fabbisogno teorico di lavoro in relazione al modello organizzativo dell’impresa.

Comunicazioni di compliance

A seguito dell’elaborazione degli indicatori, l’INPS invia ai datori di lavoro interessati specifiche comunicazioni di compliance contenenti i risultati degli ISAC calcolati.

La comunicazione riporta per ciascun indicatore:

  • il valore di normalità;
  • l’esito dell’indicatore;
  • la stima delle giornate lavorative necessarie per rientrare nella fascia di normalità.

Gli esiti possono essere classificati come:

  • nella norma
  • scostamento lieve
  • scostamento significativo.

È importante evidenziare che la comunicazione non costituisce un atto di accertamento, ma rappresenta uno strumento volto a favorire la verifica spontanea della posizione contributiva da parte del datore di lavoro.

Esempio pratico di rettifica UniEmens

Si consideri il caso di una struttura ricettiva che riceve una comunicazione di compliance relativa all’anno 2023 con scostamento significativo dell’indicatore “forza lavoro dipendente”.

Dall’analisi dei dati emerge che l’impresa ha utilizzato personale stagionale per alcune settimane senza aver trasmesso il relativo flusso UniEmens.

Il datore di lavoro dovrà quindi procedere a:

  • verifica interna dei dati aziendali
  • controllo dei cedolini paga e dei contratti di lavoro;
  • ricostruzione delle giornate lavorative effettive.

Trasmissione del flusso UniEmens di regolarizzazione

Il datore di lavoro che voglia sanare lo scostamento significativo emerso può procedere utilizzando il tipo di regolarizzazione RE – Regolarizzazione da compliance (evasione) con indicazione dei seguenti campi:

  • IdentAtto: protocollo della lettera di compliance
  • DataAtto: data di notifica della comunicazione.

Il conseguente versamento dei contributi dovuti deve avvenire mediante: modello F24 con causale contributo RC01.

Caso pratico

Hotel con forte stagionalità

Un albergo situato in una località turistica riceve una comunicazione ISAC con scostamento significativo dell’indicatore relativo alle presenze per addetto.

Dalla verifica emerge che la struttura utilizza numerosi lavoratori stagionali nei mesi estivi, parte del personale è assunto tramite agenzia di somministrazione, alcune giornate lavorative non risultano correttamente registrate nei flussi UniEmens.

In questo caso il datore di lavoro può:

  • chiarire lo scostamento indicando l’utilizzo di lavoro stagionale;
  • documentare l’impiego di lavoratori in somministrazione;
  • correggere eventuali errori nei flussi UniEmens.

La risposta può essere trasmessa tramite Comunicazione bidirezionale nel cassetto previdenziale utilizzando il template predisposto dall’INPS e allegato alla circolare n. 26 del 2026.

 

Possibili risposte alle lettere di compliance

L’INPS ha predisposto specifici template di risposta che i datori di lavoro possono utilizzare per fornire chiarimenti in merito agli scostamenti rilevati.

Le principali condizioni che possono essere indicate a giustificazione degli scostamenti riguardano:

  • incoerenze tra dichiarazione ISA e dati contributivi relativi ai dipendenti;
  • indicatori relativi al rapporto tra beni strumentali e numero di addetti;
  • indicatori economici come il costo del venduto o della produzione per addetto;
  • indicatori relativi alla struttura dell’occupazione aziendale, quali:
  • quota di lavoro part-time;
  • lavoro a termine;
  • lavoro stagionale;
  • lavoratori con contratto di collaborazione;
  • apprendisti.

Per alcuni settori sono previsti indicatori specifici.

 Nel settore turistico, ad esempio, assumono rilievo lr presenze per addetto, il numero di posti letto per addetto, il tasso medio di occupazione delle strutture ricettive.

Nel settore del commercio all’ingrosso alimentare rileva invece, tra gli altri, l’indicatore relativo al numero di veicoli per addetto.

Domande e risposte

1. La lettera di compliance comporta automaticamente una violazione contributiva?

No. La comunicazione ha finalità informativa e preventiva e non costituisce un atto di accertamento. Serve a segnalare possibili anomalie nei dati dichiarati.

2. Il datore di lavoro è obbligato a rispondere alla lettera di compliance?

No. La risposta non è obbligatoria, ma è consigliabile qualora lo scostamento sia dovuto a circostanze specifiche (stagionalità, appalti, lavoro in somministrazione, errori nei flussi UniEmens).

3. È possibile correggere errori nei dati contributivi dopo la comunicazione?

Sì. Il datore di lavoro può procedere alla regolarizzazione dei flussi UniEmens, utilizzando il tipo di regolarizzazione “RE – Regolarizzazione da compliance”.

Premialità e orientamento dell’attività ispettiva

Il sistema degli ISAC prevede anche un meccanismo di premialità. I datori di lavoro che risultano conformi agli indicatori e non presentano scostamenti sono inseriti nella fascia di normalità.

L’elenco di tali soggetti viene trasmesso al Ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro, con l’obiettivo di orientare l’attività ispettiva verso i soggetti caratterizzati da maggiore rischio di irregolarità contributiva.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 5–10, D.L. 28 ottobre 2024 n. 160, convertito in L. 20 dicembre 2024 n. 199
  • Decreto interministeriale 27 febbraio 2026
  • Circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026
  • Art. 30, comma 7, D.L. 2 marzo 2024 n. 19
  • PNRR – Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2
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