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Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, il sistema della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 subisce, dal 1° gennaio 2026, un rilevante rafforzamento, in particolare con riferimento alle violazioni in materia di lavoro irregolare. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 609 del 22 gennaio 2026 ha fornito le prime indicazioni operative agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, modalità e presupposti delle decurtazioni dei crediti. Le indicazioni assumono rilievo immediato anche per consulenti del lavoro e imprese, chiamati a gestire correttamente il rischio ispettivo e le conseguenze sulla patente.
La principale novità riguarda l’introduzione del comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, che anticipa il momento in cui la decurtazione dei crediti diviene efficace.
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N. |
Fattispecie di violazione |
Decurtazione crediti |
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1 |
Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) |
5 crediti |
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2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
3 crediti |
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3 |
Omessi formazione e addestramento |
2 crediti |
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4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile |
3 crediti |
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5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) |
3 crediti |
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6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
2 crediti |
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7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3 crediti |
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8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni tecniche |
2 crediti |
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9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche senza idonee misure di protezione |
2 crediti |
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10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione senza idonee misure di protezione |
2 crediti |
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11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttori, ecc.) |
2 crediti |
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12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o segnalazione |
2 crediti |
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13 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori con rischio di esposizione all’amianto |
1 credito |
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14 |
Omessa valutazione dei rischi connessi al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi |
3 crediti |
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15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche |
3 crediti |
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16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate (D.Lgs. 101/2020) |
3 crediti |
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17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
2 crediti |
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18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie |
2 crediti |
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19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi |
3 crediti |
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21 |
(Nuova fattispecie lavoro irregolare – sostituisce le precedenti n. 21/22/23) Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 (lavoro irregolare, comprese aggravanti) |
5 crediti per ciascun lavoratore irregolare |
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24 |
Condotta correlata all’art. 3, comma 3-quater, D.L. n. 12/2002 (aggravanti lavoro irregolare) |
1 credito per ciascun lavoratore con aggravante |
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25 |
Infortunio con inabilità temporanea > 60 giorni (a seguito di violazioni di norme prev. infortuni) |
5 crediti |
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26 |
Infortunio con parziale inabilità permanente |
8 crediti |
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27 |
Infortunio con assoluta inabilità permanente |
15 crediti |
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28 |
Infortunio mortale |
20 crediti |
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29 |
Malattia professionale derivante da violazione delle norme di prevenzione |
10 crediti |
Per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 (lavoro sommerso e relative aggravanti), la decurtazione:
Ai soli fini della patente a crediti, il verbale ispettivo è quindi considerato “accertamento definitivo”.
Resta ferma la possibilità di riattribuzione dei crediti nel caso di successiva archiviazione o annullamento del provvedimento sanzionatorio.
La riforma incide in modo significativo anche sulla struttura dell’Allegato I-bis:
Il numero 24 resta sostanzialmente invariato e comporta una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore, qualora ricorra l’aggravante dell’impiego:
Un aspetto di particolare rilievo operativo è l’inapplicabilità del limite del “doppio della violazione più grave” previsto dall’art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008. La decurtazione va infatti calcolata moltiplicando i punti per il numero dei lavoratori irregolari accertati, con un evidente effetto deterrente.
La nota INL chiarisce in modo puntuale il regime temporale:
In caso di verbali che contestino violazioni commesse in periodi diversi, il personale ispettivo dovrà distinguere chiaramente le fattispecie soggette ai differenti regimi. Tale aspetto è rilevante anche per l’attività difensiva e di consulenza.
La nota fornisce istruzioni puntuali sul contenuto degli atti:
La decurtazione dei crediti è materialmente effettuata sul portale dedicato dai referenti PAC, sulla base:
Al dirigente è attribuito un ruolo di supervisione, con possibilità di annullare le decurtazioni erroneamente inserite. Questo rafforza la necessità, per le imprese, di monitorare costantemente la posizione della propria patente.
Degolarizzazione del lavoratore evita la decurtazione dei crediti?
No. Per le violazioni di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026 la decurtazione avviene già alla notifica del verbale, indipendentemente dall’adempimento alla diffida.
Se il verbale viene successivamente annullato, i crediti restano persi?
No. In caso di archiviazione o annullamento del provvedimento, i crediti originariamente decurtati devono essere riassegnati.
Esiste un tetto massimo alla decurtazione in caso di più lavoratori irregolari?
No. Per il lavoro “nero” la decurtazione è espressamente prevista “per ciascun lavoratore” e non si applica il limite del doppio della violazione più grave.
Nel febbraio 2026, durante un accesso ispettivo in un cantiere, vengono accertati 3 lavoratori completamente in nero, di cui uno percettore dell’Assegno di inclusione.
Effetti sulla patente a crediti
Violazione n. 21 Allegato I-bis: 5 crediti × 3 lavoratori = 15 crediti;
Aggravante n. 24 per un lavoratore: 1 credito × 1 = 1 credito.
Totale decurtazione: 16 crediti, applicata già alla notifica del verbale di accertamento.
(prezzi IVA esclusa)