2 febbraio 2026

Patente a crediti: come cambiano le procedure operative nel 2026

In Pratica n. 04 – 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, il sistema della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 subisce, dal 1° gennaio 2026, un rilevante rafforzamento, in particolare con riferimento alle violazioni in materia di lavoro irregolare. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 609 del 22 gennaio 2026 ha fornito le prime indicazioni operative agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, modalità e presupposti delle decurtazioni dei crediti. Le indicazioni assumono rilievo immediato anche per consulenti del lavoro e imprese, chiamati a gestire correttamente il rischio ispettivo e le conseguenze sulla patente.

 

Nuovo regime delle decurtazioni

La principale novità riguarda l’introduzione del comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, che anticipa il momento in cui la decurtazione dei crediti diviene efficace. 

N.

Fattispecie di violazione

Decurtazione crediti

1

Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

5 crediti

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3 crediti

3

Omessi formazione e addestramento

2 crediti

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3 crediti

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)

3 crediti

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2 crediti

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3 crediti

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni tecniche

2 crediti

9

Lavori in prossimità di linee elettriche senza idonee misure di protezione

2 crediti

10

Presenza di conduttori nudi in tensione senza idonee misure di protezione

2 crediti

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttori, ecc.)

2 crediti

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o segnalazione

2 crediti

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori con rischio di esposizione all’amianto

1 credito

14

Omessa valutazione dei rischi connessi al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

3 crediti

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3 crediti

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate (D.Lgs. 101/2020)

3 crediti

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2 crediti

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2 crediti

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3 crediti

21

(Nuova fattispecie lavoro irregolare – sostituisce le precedenti n. 21/22/23) Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 (lavoro irregolare, comprese aggravanti)

5 crediti per ciascun lavoratore irregolare

24

Condotta correlata all’art. 3, comma 3-quater, D.L. n. 12/2002 (aggravanti lavoro irregolare)

1 credito per ciascun lavoratore con aggravante

25

Infortunio con inabilità temporanea > 60 giorni (a seguito di violazioni di norme prev. infortuni)

5 crediti

26

Infortunio con parziale inabilità permanente

8 crediti

27

Infortunio con assoluta inabilità permanente

15 crediti

28

Infortunio mortale

20 crediti

29

Malattia professionale derivante da violazione delle norme di prevenzione

10 crediti

Per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 (lavoro sommerso e relative aggravanti), la decurtazione:

  • avviene già a seguito della notifica del verbale di accertamento;
  • non richiede più l’adozione di una ordinanza-ingiunzione definitiva;
  • opera indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

Ai soli fini della patente a crediti, il verbale ispettivo è quindi considerato “accertamento definitivo”.

Resta ferma la possibilità di riattribuzione dei crediti nel caso di successiva archiviazione o annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Decurtazioni “per lavoratore”

La riforma incide in modo significativo anche sulla struttura dell’Allegato I-bis:

  • le precedenti violazioni di cui ai numeri 21, 22 e 23 sono state accorpate in un’unica fattispecie (nuovo n. 21);
  • è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, a prescindere dal numero di giornate di lavoro “in nero”.

Il numero 24 resta sostanzialmente invariato e comporta una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore, qualora ricorra l’aggravante dell’impiego:

  • di lavoratori stranieri irregolari;
  • di minori non in età lavorativa;
  • di percettori di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro.

Un aspetto di particolare rilievo operativo è l’inapplicabilità del limite del “doppio della violazione più grave” previsto dall’art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008. La decurtazione va infatti calcolata moltiplicando i punti per il numero dei lavoratori irregolari accertati, con un evidente effetto deterrente.

Decorrenza temporale e disciplina transitoria

La nota INL chiarisce in modo puntuale il regime temporale:

  • illeciti commessi dal 1° gennaio 2026: si applica la nuova disciplina (decurtazione alla notifica del verbale);
  • illeciti commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025: continua ad applicarsi il regime previgente, con decurtazione subordinata a ordinanza-ingiunzione definitiva.

In caso di verbali che contestino violazioni commesse in periodi diversi, il personale ispettivo dovrà distinguere chiaramente le fattispecie soggette ai differenti regimi. Tale aspetto è rilevante anche per l’attività difensiva e di consulenza.

Indicazioni operative sui verbali ispettivi

La nota fornisce istruzioni puntuali sul contenuto degli atti:

  • Verbale di accertamento: deve contenere l’esplicita indicazione che, in forza delle violazioni accertate, saranno operate le decurtazioni dei crediti della patente, specificando il numero di crediti per ciascun lavoratore interessato.
  • Verbale di prescrizione: occorre avvertire che l’eventuale inottemperanza potrà comportare, a seguito di provvedimento definitivo dell’Autorità giudiziaria, la decurtazione dei crediti.
  • Ordinanza-ingiunzione definitiva: rileva solo per le violazioni soggette al regime previgente; anche in questo caso deve essere indicata la specifica decurtazione applicabile.

Referenti PAC e sistema informatico

La decurtazione dei crediti è materialmente effettuata sul portale dedicato dai referenti PAC, sulla base:

  • dei verbali ispettivi;
  • delle ordinanze-ingiunzione definitive;
  • delle sentenze passate in giudicato.

Al dirigente è attribuito un ruolo di supervisione, con possibilità di annullare le decurtazioni erroneamente inserite. Questo rafforza la necessità, per le imprese, di monitorare costantemente la posizione della propria patente.

L’esperto 

Degolarizzazione del lavoratore evita la decurtazione dei crediti?

No. Per le violazioni di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026 la decurtazione avviene già alla notifica del verbale, indipendentemente dall’adempimento alla diffida.

Se il verbale viene successivamente annullato, i crediti restano persi?

No. In caso di archiviazione o annullamento del provvedimento, i crediti originariamente decurtati devono essere riassegnati.

Esiste un tetto massimo alla decurtazione in caso di più lavoratori irregolari?

No. Per il lavoro “nero” la decurtazione è espressamente prevista “per ciascun lavoratore” e non si applica il limite del doppio della violazione più grave.

Caso pratico

Nel febbraio 2026, durante un accesso ispettivo in un cantiere, vengono accertati 3 lavoratori completamente in nero, di cui uno percettore dell’Assegno di inclusione.

Effetti sulla patente a crediti

Violazione n. 21 Allegato I-bis: 5 crediti × 3 lavoratori = 15 crediti;

Aggravante n. 24 per un lavoratore: 1 credito × 1 = 1 credito.

Totale decurtazione: 16 crediti, applicata già alla notifica del verbale di accertamento.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Art. 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • Allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008;
  • D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73;
  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12;
  • D.L. 4 maggio 2023, n. 48;
  • D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025;
  • Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 609 del 22 gennaio 2026.
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