26 gennaio 2026

Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio

Autore: Debhorah Di Rosa

La legge n. 68 del 1999 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità attraverso un sistema fondato sul collocamento mirato e sulle quote di riserva. Tra gli adempimenti centrali per i datori di lavoro soggetti alla normativa rientra l’invio annuale del prospetto informativo disabili, da effettuarsi entro il 31 gennaio in presenza di variazioni occupazionali rilevanti. L’articolo analizza in modo sistematico l’ambito soggettivo di applicazione, i criteri di determinazione dell’organico, le esclusioni dal computo, il contenuto del prospetto e il regime sanzionatorio, con un focus operativo, un caso pratico e risposte ai quesiti più ricorrenti.

 

La legge 12 marzo 1999, n. 68, come chiarito dall’articolo 1, comma 1, ha la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità mediante servizi di sostegno e strumenti di collocamento mirato.

Il legislatore ha inteso superare il modello meramente numerico del collocamento obbligatorio, introducendo una disciplina che tenga conto delle capacità lavorative residue, delle caratteristiche dei posti di lavoro e delle esigenze organizzative delle imprese.

Rientrano nell’ambito di tutela, tra gli altri:

  • i soggetti con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • i non vedenti e i sordomuti;
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, secondo le categorie previste dal D.P.R. n. 915/1978.

Collocamento mirato e sistema delle quote di riserva

Il collocamento mirato è definito dall’articolo 2 della legge n. 68/1999 come l’insieme di strumenti tecnici e di supporto che consentono di individuare il lavoratore con disabilità più idoneo rispetto alle mansioni disponibili, anche attraverso interventi di adattamento dell’ambiente di lavoro.

A tale sistema si affianca l’obbligo delle quote di riserva, che scatta al raggiungimento di una soglia dimensionale minima di 15 dipendenti. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere:

  • 1 lavoratore con disabilità, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori con disabilità, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% dell’organico, se occupano più di 50 dipendenti.

L’obbligo deve essere assolto entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura.

Dimensione aziendale

Quote di riserva

Più di 50 dipendenti

7% dei lavoratori occupati

Da 36 a 50 dipendenti

2 lavoratori

Da 15 a 35 dipendenti

1 lavoratore

Base di computo dell’organico: criteri e criticità

La determinazione della base di computo rappresenta uno degli aspetti più delicati per i consulenti del lavoro, poiché da essa dipende l’insorgenza dell’obbligo e la misura della quota di riserva.

Rientrano nel computo:

  • tutti i lavoratori subordinati;
  • i lavoratori part-time, riproporzionati in base all’orario;
  • i lavoratori intermittenti, in proporzione all’orario effettivamente svolto;
  • i lavoratori già riconosciuti disabili prima dell’assunzione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3-bis, della legge n. 68/1999.

Lavoratori esclusi dal computo

Sono esclusi, tra gli altri:

  • i lavoratori a tempo determinato fino a sei mesi;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore (salvo missioni ≥ 12 mesi per lavoratori disabili);
  • i lavoratori occupati esclusivamente all’estero;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i lavoratori a domicilio e quelli impegnati in lavori socialmente utili.

Una errata inclusione o esclusione può determinare scoperture involontarie e conseguenti sanzioni.

Prospetto informativo disabili

Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999, i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti a trasmettere il prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica, solo se nel corso dell’anno precedente (entro il 31 dicembre) sono intervenute variazioni occupazionali tali da incidere sull’obbligo o sul computo della quota di riserva.

Il prospetto deve indicare:

  • il numero complessivo dei dipendenti;
  • i lavoratori computati nella quota di riserva;
  • i posti disponibili e le mansioni compatibili;
  • eventuali compensazioni territoriali, convenzioni o autorizzazioni all’esonero.

Per quanto concerne l’oggetto della comunicazione si fa riferimento ai contenuti fissati dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999 che prevede le seguenti informazioni minime:

  1. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  2. Il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  3. Il numero di lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
  4. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99;
  5. I posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/99;
  6. Altre informazioni concernenti le convenzioni in corso e le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Caso pratico

L’azienda Alfa S.r.l. impiega 34 dipendenti al 31 dicembre 2024.

Nel corso del 2025 ha assunto 2 lavoratori a tempo indeterminato

Organico al 31 dicembre 2025: 36 dipendenti

L’azienda passa dalla fascia 15–35 alla fascia 36–50 dipendenti e l’obbligo di assunzione passa da 1 a 2 lavoratori con disabilità.

Entro il 31 gennaio 2026, l’azienda deve:

  • inviare il prospetto informativo aggiornato;
  • verificare la scopertura della quota;
  • procedere all’assunzione entro 60 giorni
In assenza di invio del prospetto, scatta la sanzione anche se l’azienda ha già in corso interlocuzioni con il collocamento mirato.

Regime sanzionatorio

Il mancato o tardivo invio del prospetto informativo comporta:

  • una sanzione amministrativa pari a 702,43 euro;
  • una maggiorazione di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.

La violazione è diffidabile: in caso di regolarizzazione a seguito di diffida, la sanzione è ridotta a un quarto.

Qualora all’omissione dell’invio si accompagni anche la mancata assunzione dei lavoratori disabili, le sanzioni si cumulano con quelle previste per la scopertura della quota di riserva.

L’esperto

Il prospetto va inviato ogni anno automaticamente?

No. L’invio è obbligatorio solo se, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, si sono verificate variazioni occupazionali rilevanti ai fini dell’obbligo o del computo.

I lavoratori a tempo determinato vanno sempre esclusi?

No. Sono esclusi solo quelli con contratto fino a sei mesi. Se la durata supera tale limite, il lavoratore va computato come unità intera.

La sospensione dell’obbligo per crisi aziendale esonera dall’invio del prospetto?

No. Anche in caso di sospensione dell’obbligo di assunzione (CIGS, contratti di solidarietà, procedure concorsuali), l’invio del prospetto resta comunque obbligatorio.

Riferimenti normativi

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