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Con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, l’INPS ha definito il quadro operativo del nuovo “Bonus Donne 2026”, l’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026 per favorire l’occupazione stabile di lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate. L’agevolazione riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 650 euro mensili elevabili a 800 euro nelle regioni della ZES unica, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026. Analizziamo in chiave operativa i requisiti soggettivi delle lavoratrici incentivabili, la disciplina delle categorie di svantaggio previste dal regolamento UE n. 651/2014, la durata dell’agevolazione e le principali esclusioni.
Particolare attenzione viene dedicata ai profili più critici della misura: incremento occupazionale netto, vincoli sui licenziamenti, rispetto del principio del “salario giusto”, compatibilità con altri incentivi e corretta gestione della contribuzione esclusa dall’esonero. Vediamo anche la procedura telematica di domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus Donne 2026”, con focus sui controlli effettuati dall’INPS, sulla prenotazione delle risorse e sul termine perentorio di 10 giorni previsto per le assunzioni non ancora effettuate.
Con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative sul nuovo “Bonus Donne 2026”, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026. La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate nel corso del 2026. Nelle prossime settimane l’INPS renderà nota la data di apertura della procedura di domanda da presentare per via telematica attraverso il portale dell’Istituto.
L’agevolazione riguarda esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Restano espressamente escluse:
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori agricoli, anche non imprenditori. Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La misura distingue tre differenti categorie di lavoratrici (riportate nella tabella che segue), classificate in relazioni a criteri di svantaggio individuati dalla disciplina UE, rispetto ai quali è possibile procedere alla piena applicazione dello sgravio senza attendere autorizzazione UE.
|
Categoria |
Requisito |
Durata incentivo |
|
Molto svantaggiate |
Assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi |
24 mesi |
|
Molto svantaggiate “qualificate” |
Disoccupazione da almeno 12 mesi + appartenenza categorie UE |
24 mesi |
|
Svantaggiate |
Requisiti di cui all’art. 2 Reg. UE 651/2014 |
12 mesi |
Tra le categorie rilevanti ai fini europei rientrano in particolare:
La nozione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non coincide con il semplice stato di disoccupazione. Occorre verificare l’assenza di rapporti subordinati di durata significativa o di attività autonome oltre i limiti reddituali previsti dal D.M. 17 ottobre 2017.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro i limiti di seguito specificati:
| Tipologia | Importo massimo |
| Regime ordinario | 650 euro mensili |
| Lavoratrici residenti nella ZES unica | 800 euro mensili |
Per i rapporti iniziati o cessati nel corso del mese il massimale ordinario giornaliero è pari a 20,96 euro e il massimale ZES giornaliero è pari a 25,80 euro.
Va ricordato che sono aumentare le Regioni appartenenti alla ZES unica:
L’esonero spetta anche per rapporti part-time, assunzioni in cooperative, somministrazione a tempo indeterminato.
Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato non danno diritto al beneficio, anche in presenza di tutti i requisiti soggettivi della lavoratrice.
Restano integralmente dovuti in quanto non appartengono all’ambito di applicazione dell’agevolazione le seguenti contribuzioni a carico del datore di lavoro:
Uno dei profili più delicati della disciplina riguarda il requisito dell’incremento occupazionale netto. La verifica deve essere effettuata mese per mese in ULA (Unità di Lavoro Annuo) considerando anche società controllate o collegate. Ai fini del conteggio non incidono negativamente le seguenti fattispecie: dimissioni, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria orario, licenziamento per giusta causa.
La perdita dell’incremento occupazionale comporta la perdita del beneficio per il singolo mese, senza possibilità di recupero retroattivo.
Il bonus non spetta se nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore ha effettuato:
La revoca opera inoltre se nei 6 mesi successivi il datore licenzia la lavoratrice incentivata oppure altra lavoratrice con la stessa qualifica e comporta il recupero dell’intero beneficio già fruito.
L’accesso all’esonero è subordinato al riconoscimento di un trattamento economico conforme ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La verifica va fatta con specifico riguardo al settore produttivo, all’attività esercitata, alla dimensione aziendale, alla natura giuridica del datore di lavoro, alla pubblicazione della vacancy sul SIISL (seppure quest’ultimo obbligo risulti ad oggi non operativo fino all’adozione del decreto attuativo)
Nella circolare l’INPS si sofferma sui criteri di compatibiltà del bonus con altre agevolazioni e sgravi contributivi, definendone i contorni come riportato nella tabella che segue:
|
Misura |
Compatibilità |
|
Decontribuzione Sud |
No |
|
Incentivo disabili |
No |
|
Incentivo NASpI |
No |
|
Riduzioni edilizia |
No |
|
Riduzioni agricole |
No |
|
Superdeduzione costo lavoro |
Sì |
|
Certificazione parità di genere |
Sì |
|
Esoneri contributivi lato lavoratrice |
Sì |
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. L’attivazione del modulo sarà comunicata con successivo messaggio INPS.
I dati richiesti nella domanda, oltre ai dati identificativi di impresa e lavoratrice, la classe di svantaggio in base alla quale indentificare la categoria agevolabile, il tipo di contratto (Full-time o part-time), la retribuzione annua ratei inclusi, l’aliquota contributiva datoriale (utile al calcolo della somma di sgravio da prenotare), la dichiarazione di non cumulo e quella di applicazione del salario giusto
Dopo l’invio della domanda, l’INPS calcola il beneficio teorico, verifica il Registro Nazionale Aiuti di Stato, controlla la clausola Deggendorf, verifica la disponibilità delle risorse, registra l’agevolazione sul RNA.
La circolare disciplina in modo molto rigoroso le assunzioni non ancora effettuate. In questi casi l’INPS accantona le risorse, invia comunicazione tramite PEC/e-mail, assegna 10 giorni per assumere la lavoratrice e trasmettere Unilav/Unisomm.
Il termine di 10 giorni è perentorio: la mancata assunzione o il mancato invio dell’Unilav comportano la perdita delle somme accantonate e la necessità di nuova domanda, con il rischio di esaurimento delle risorse disponibili.
La circolare richiama espressamente l’attenzione sulla perfetta corrispondenza tra:
Anche semplici difformità relative a data di assunzione, percentuale part-time, sede di lavoro , tipologia contrattuale, possono determinare il rigetto della domanda.
In caso di aumento dell’orario di lavoro il beneficio non può superare il tetto autorizzato inizialmente dall’INPS. Nel caso di riduzione oraria il datore deve riparametrare autonomamente l’esonero.
Una società con sede operativa in Puglia assume il 10 settembre 2026 una lavoratrice di 53 anni, priva di impiego regolarmente retribuito da oltre 12 mesi.
Il rapporto è a tempo indeterminato full-time.
La contribuzione datoriale teorica mensile è pari a 930 euro.
Poiché la lavoratrice risiede nella ZES unica, il massimale applicabile è pari a 800 euro mensili.
Nel mese di settembre il rapporto decorre dal giorno 10.
Massimale giornaliero: 25,80 euro (800/31)
Giorni agevolabili: 21 giorni.
Calcolo: 21 × 25,80 = 541,80 euro
Contributi teorici: 930 euro
Massimale spettante: 541,80 euro
Esonero fruibile: 541,80 euro
Dal mese successivo il beneficio massimo sarà pari a 800 euro mensili.
1. La trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato è incentivata?
No. La circolare esclude espressamente le trasformazioni di rapporti già in essere. L’incentivo riguarda solo nuove assunzioni a tempo indeterminato.
2. Il bonus può essere utilizzato in somministrazione?
Sì. L’esonero spetta anche nelle assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, anche se la missione presso l’utilizzatore è a termine.
3. La vacancy sul SIISL è già obbligatoria?
No. L’obbligo scatterà solo dopo l’adozione del decreto attuativo previsto dal D.L. n. 159/2025.
(prezzi IVA esclusa)