Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Annualmente, i sostituti d'imposta sono tenuti alla gestione dei modelli 730-4, indispensabili per l'esecuzione dei conguagli derivanti dai modelli 730 sulle retribuzioni dei dipendenti. I modelli 730-4 vengono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, all'indirizzo fornito dal sostituto attraverso il sistema Entratel. Tale indirizzo telematico può fare riferimento al sostituto stesso, che dovrà procedere al conguaglio sulle buste paga dei propri dipendenti, oppure può essere delegato a un intermediario abilitato, incaricato della ricezione dei modelli 730-4 relativi ai dipendenti del sostituto.
Il direttore dell’Agenzia Entrate con il provvedimento n. 71552 /2026 del 27 febbraio 2026 ha approvato i modelli fiscali per la campagna 730 2026 per il periodo d’imposta 2025 e sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei modelli 730-1, 730-4 sia ordinario che integrativo.
I sostituti d’imposta, secondo quando ricevono i prospetti di liquidazione 730/4 devono procedere con il conguaglio in busta paga. Infatti, le somme risultati a debito o a credito, dal mod. 730/2026, dovranno essere conguagliate, dal sostituto d’imposta, sulla prima retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il mod. 730/4 da parte dell’Agenzia Entrate. Ricordiamo, inoltre, che la scadenza per la presentazione del 730/2026 da parte del contribuente è fissata al 30 settembre 2026.
I sostituti d’imposta per poter ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione del mod. 730, presentato dai dipendenti mediante CAF o professionista abilitato, mediante la ricezione del mod. 730/4, deve comunicare, sempre all’Agenzia delle Entrate, la sede telematica dove ricevere i predetti modelli di liquidazione.
La comunicazione della sede telematica, da parte del sostituto d’imposta, può avvenire mediante:
Quadro CT della Certificazione Unica, entro la data di scadenza della dichiarazione stessa;
I sostituti d’imposta che non hanno mai trasmesso all’Agenzia delle entrate l’utenza telematica su cui inviare i modelli 730-4 e che presentano un modello di Certificazione unica 2026 (periodo d’imposta 2025), dovevano effettuare la comunicazione quadro CT dello stesso modello, indicando l’utenza diretta a cui sono abilitate (Entratel o Fisconline) o in alternativa indicare nella sezione B del quadro CT il codice fiscale dell’intermediario da loro incaricato alla ricezione dei modelli 730-4. Il termine di invio della Certificazione unica era il 16 marzo 2026.
I sostituti d'imposta che, invece, hanno già trasmesso all’Agenzia delle entrate l’utenza telematica su cui inviare i modelli 730-4 e che per l’anno 2026 hanno intenzione di modificare tale utenza, devono utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate” (modello C.S.O.) e non il quadro CT della Certificazione unica.
Qualora i sostituti non avessero inviato in tempo una CSO per rettificare l’utenza telematica trasmessa in precedenza (in anni precedenti o nello stesso anno anche con quadro CT) possono richiedere i modelli 730-4 già messi a disposizione dall’Agenzia presso un’altra utenza telematica. In questo caso, il modello CSO deve essere trasmesso barrando l’apposita casella presente nella sezione “Comunicazione sostitutiva e richiesta di re-inoltro”.
Anche nella comunicazione CSO effettuata per la prima volta è possibile barrare la casella per ottenere il re-inoltro dei modelli 730-4. Dal cronoprogramma pubblicato dall’Agenzia delle entrate e di seguito illustrato, si evince che i re-inoltri vengono effettuati a partire dal 10 agosto, con cadenza mensile fino alla prima settimana di novembre.
Qualora il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730, l’intermediario può comunicare alle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega.
In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica. Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.
La comunicazione è costituita da due prospetti tra loro alternativi. Nel primo, devono essere indicati i dati relativi al sostituto d’imposta e il codice della sede telematica presso la quale l’Agenzia delle entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati e dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza diretta e, quelli derivanti dalle dichiarazioni 730 presentate direttamente dai contribuenti via web.
Il secondo deve essere invece utilizzato per comunicare la cessazione dell’incarico di delega da parte dell’intermediario delegato.
Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito dall’Agenzia delle entrate all’ultima dichiarazione modello 770 presentata nell’anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione (presente anche nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta stesso); se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella. Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica (l’indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all’Agenzia delle entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
Se uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o modifica della sede Entratel), il sostituto deve compilare ed inviare una nuova comunicazione e, nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” è obbligatorio indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. Se i dati sono stati comunicati con il quadro CT delle Certificazioni Uniche deve essere indicato il protocollo attribuito all’ultimo file validamente presentato seguito dal numero convenzionale “999999”. Tali numeri di protocollo sono rilevabili dalla ricevuta della precedente comunicazione e dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta stesso. Per richiedere il re-inoltro dei file messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire deve essere barrata la relativa casella.
La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro B. Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati dei modelli 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. Il quadro A è diviso in due sezioni, alternative tra loro:
Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline. Il sostituto, barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline.
Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel. Il sostituto barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel che deve essere indicata nel riquadro “codice sede Entratel”.
La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro A. Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i modelli 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato. Il medesimo quadro deve essere utilizzato da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l’utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo. Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario incaricato alla ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e, nella colonna 2 il corrispondente codice sede Entratel dell’intermediario. Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario; l’indicazione di almeno uno dei suddetti dati è obbligatoria. L’indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell’intermediario permetterà all’Agenzia delle entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.
Il sostituto che cessa l’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta deve inviare il presente modello per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa barrando la casella posta nel riquadro. La compilazione del campo “Partita IVA del sostituto cessata” è obbligatoria in presenza della casella “revoca” barrata. Qualora il sostituto d’imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA per l’accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto risultino cessate. In questo caso nella compilazione del modello è sufficiente l’indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell’attività deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate al verificarsi di tale evento.
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati. Qualora il sostituto non sia tenuto ad effettuare il conguaglio derivante dal mod. 730/4 ricevuto, lo stesso dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla recezione del mod. 730/4 la comunicazione di Diniego.
l Modello 730/4 è suddiviso in tre sezioni:
Dalla recezione del mod. 730/4 il sostituto d’imposta rileva gli importi a credito o a debito:
La società Alfa S.r.l., sostituto d’imposta con 25 dipendenti, nel mese di luglio 2026 riceve dall’Agenzia delle Entrate alcuni modelli 730/4 relativi ai propri lavoratori. Fino all’anno precedente la ricezione dei flussi era stata delegata a un intermediario esterno, ma nel 2026 la società decide di gestire direttamente i risultati contabili tramite la propria utenza Entratel. Inoltre, tra i modelli ricevuti, uno riguarda un soggetto il cui rapporto di lavoro era cessato prima dell’avvio della campagna dichiarativa.
Per prima cosa, Alfa S.r.l. deve verificare se l’indirizzo telematico comunicato all’Agenzia delle Entrate è ancora corretto. Poiché la società intende sostituire l’intermediario e ricevere direttamente i modelli 730/4, non può utilizzare nuovamente il quadro CT della Certificazione Unica, ma deve trasmettere il modello CSO, indicando il nuovo indirizzo telematico e il protocollo della precedente comunicazione da sostituire. Se necessario, può anche richiedere il re-inoltro dei modelli 730/4 già messi a disposizione presso la vecchia utenza telematica. Questa impostazione è coerente con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul modello CSO e con il provvedimento Prot. n. 71552/2026 che approva i modelli 730/2026, inclusi il 730-4 e il 730-4 integrativo.
Una volta correttamente ricevuti i modelli 730/4, la società deve eseguire i conguagli in busta paga sulla prima retribuzione utile del mese successivo a quello di ricezione. Se dal prospetto emerge un credito, il sostituto deve effettuare il rimborso al dipendente, nei limiti del monte ritenute disponibile, recuperando poi l’importo tramite modello F24. Se invece emerge un debito, l’importo deve essere trattenuto in busta paga e versato con F24; se la retribuzione è insufficiente, la trattenuta prosegue nei mesi successivi con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile.
Per il modello riferito all’ex dipendente, Alfa S.r.l. non deve effettuare il conguaglio se il rapporto di lavoro è cessato prima della data rilevante prevista dalla disciplina del diniego. In questo caso deve trasmettere la comunicazione di diniego entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del risultato contabile, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La procedura di diniego è ammessa solo nei casi tassativamente previsti, tra cui il rapporto di lavoro mai esistito o cessato prima dell’avvio della presentazione del 730.
Nel caso descritto, la gestione corretta richiede tre passaggi: aggiornare tempestivamente la sede telematica con il modello CSO, effettuare regolarmente i conguagli per i dipendenti in forza, e trasmettere il diniego per i soggetti per i quali il sostituto non è più tenuto alle operazioni di conguaglio. In questo modo il sostituto d’imposta rispetta gli obblighi previsti dalla procedura 730/4 e riduce il rischio di errori operativi e sanzioni.
Quando si utilizza il quadro CT e quando il modello CSO?
Il quadro CT si utilizza in occasione della Certificazione Unica quando il sostituto deve comunicare per la prima volta la sede telematica per la ricezione dei modelli 730/4. Il modello CSO, invece, si utilizza per comunicare successivamente una nuova sede telematica, per modificare dati già trasmessi, per richiedere il re-inoltro dei modelli già messi a disposizione o per gestire la cessazione dell’incarico dell’intermediario.
Cosa deve fare il sostituto d’imposta se riceve un modello 730/4 per un soggetto per cui non deve effettuare il conguaglio?
Deve inviare una comunicazione di diniego tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del modello 730/4. Il diniego non è una facoltà generale, ma è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa, ad esempio se il rapporto di lavoro non è mai esistito o è cessato prima dell’avvio della presentazione del modello 730.
(prezzi IVA esclusa)