26 novembre 2025

Mancato conguaglio da 730: come gestire la busta paga

Lavoro & Consulenza n. 44 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

 

Entro il 30 novembre i sostituti d’imposta devono effettuare la trattenuta relativa al secondo acconto IRPEF sulla base delle indicazioni di conguaglio riportate nel modello 730/4. La ritenuta deve essere operata sulle retribuzioni del mese di novembre, oppure di dicembre con l'applicazione di una maggiorazione se la retribuzione di novembre dovesse risultare insufficiente. Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile e, entro il 16 dicembre 2025, il datore di lavoro deve versare l’importo trattenuto, utilizzando gli appositi codici tributo F24. Quali sono gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro?

 

ll datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare una trattenuta in caso di conguaglio 730 a debito oppure ad erogare un rimborso delle imposte trattenute in eccedenza, in caso di conguaglio 730 a credito, esponendo le relative operazioni in busta paga. Il rimborso avviene a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, e dal mese di agosto per i pensionati, a condizione che la dichiarazione venga presentata entro la fine del mese di giugno.

Per quanto riguarda i rimborsi, va comunque tenuto presente che i tempi di gestione dei conguagli sono più lunghi in caso di modifica della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del contribuente oppure nel caso in cui il credito IRPEF superi i 4.000 euro e derivi da detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta derivanti da precedenti annualità.

In caso di conguaglio e a debito, invece, entro il 30 novembre 2025 i lavoratori dipendenti sono chiamati a pagare la seconda quota di acconto delle imposte dovute, in unica soluzione. La misura acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile: il pagamento va effettuato un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto.

Secondo acconto IRPEF

L’acconto IRPEF può essere determinato applicando:

  • a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d’imposta; in questo caso l’importo dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, tranne che per la cedolare secca per la cui determinazione si applica il 90%;
  • b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso. Per calcolare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale è necessario determinare l’imposta presunta per l’anno di competenza, tenendo presente anche l’eventuale presenza di altri redditi imponibili e l’eventuale presenza di oneri deducibili e/o detraibili.

Se l’importo calcolato a titolo di acconto è inferiore a 52 euro, l’acconto non è dovuto.

Rideterminazione del secondo acconto

I lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2025 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all’anno d’imposta 2024, l’IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta.

In questo caso però, qualora questa presunzione si riveli errata a posteriori, al contribuente sarà applicata una sanzione pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10%, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Casi particolari

Se entro la fine dell’anno il sostituto d’imposta non può trattenere interamente l’importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest’ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2025, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2026, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034.

Nel caso in cui siano effettuate, nell’anno 2025, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti.

Nel caso in cui prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

I conguagli che derivano da modelli 730 integrativi seguono invece regole particolari:

  • per il modello integrativo di tipo 1 e 3 i conguagli devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre (criterio di cassa);
  • per i modelli integrativi di tipo 2 i conguagli si effettuano nella prima retribuzione utile erogata dopo la ricezione della comunicazione 730-4.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano terminate le operazioni di conguaglio a debito, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare al dichiarante gli importi ancora dovuti e quest’ultimo provvederà a versarli secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto lavorativo avvenga prima di aver terminato le operazioni di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro effettuerà il rimborso delle somme spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti (circ. Agenzia Entrate n. 14/E/2013).

Riferimenti normativi

L'esperto 

Cosa deve fare il datore di lavoro se la retribuzione di novembre è insufficiente per trattenere tutto il secondo acconto IRPEF?

In caso di capienza insufficiente della retribuzione di novembre, il datore di lavoro è autorizzato a effettuare la trattenuta nella busta paga di dicembre, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Se anche nella retribuzione di dicembre non fosse sufficiente la capienza, il datore di lavoro deve:

  • comunicare al lavoratore, entro dicembre, l’importo residuo non trattenuto;
  • utilizzare le stesse modalità previste nel modello 730-3 per indicare gli importi;
  • informare il dipendente che il saldo residuo dovrà essere versato direttamente dal contribuente nel mese di gennaio successivo, tramite modello F24 con codice tributo 4034 (IRPEF – acconto seconda rata).

È possibile rateizzare il secondo acconto IRPEF risultante dal modello 730?

No. Il documento ribadisce in modo chiaro che il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile.

La somma deve essere versata in un’unica soluzione con scadenza il 30 novembre.

La rateizzazione è ammessa solo per:

  • il saldo IRPEF,
  • il primo acconto dell’anno successivo.

Il secondo acconto non può essere suddiviso in più rate in nessun caso, né dal dipendente né dal sostituto d’imposta. Il datore di lavoro deve quindi operare la trattenuta integralmente nella busta paga disponibile, ove capiente, o comunicare l’importo residuo al lavoratore in caso di incapienza.

Cosa succede se il lavoratore ridetermina l’acconto con il metodo previsionale e l’importo risulta errato?

Il metodo previsionale consente al contribuente di ridurre – o azzerare – l’acconto IRPEF quando vi siano elementi certi o quantomeno attendibili che facciano prevedere un’imposta inferiore per l’anno in corso.

Tuttavia, qualora la presunzione utilizzata dal contribuente risultasse errata, si applicano le seguenti conseguenze:

  • sanzione pari al 30% dell’acconto non versato;
  • sanzione ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (avviso bonario).

Il datore di lavoro non risponde della scelta previsionale del dipendente, ma soltanto dell’esecuzione del conguaglio secondo i dati comunicati tramite 730-4.

 

Caso

Cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento delle operazioni di conguaglio

Il dipendente presenta il modello 730 e il relativo modello 730-4 arriva al datore di lavoro. Prima che il datore possa effettuare tutte le operazioni di conguaglio (a debito o a credito), il rapporto di lavoro si interrompe (dimissioni, licenziamento, risoluzione, aspettativa senza retribuzione, ecc.).

Se il conguaglio è a debito il datore di lavoro non deve effettuare alcuna trattenuta.

Ha però l’obbligo di:

  • comunicare tempestivamente al contribuente gli importi dovuti,
  • informarlo che dovrà provvedere personalmente al versamento con le modalità ordinarie previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello F24 e relative scadenze).

Se il conguaglio è a credito il datore deve comunque procedere al rimborso delle somme spettanti.

In caso di incapienza delle retribuzioni residue, il rimborso viene effettuato tramite una riduzione delle ritenute applicate agli altri dipendenti, secondo quanto previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2013 e ribadito nel documento fornito.

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