Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 21964 del 22 novembre 2011, ha stabilito che, su ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 dell’8 novembre 2011 (pubblicato su G.U. dell’11 novembre, n. 263), il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, l’Istituto specifica che le agevolazioni previste dalla recente legge di stabilità per il versamento dei contributi sospesi per il sisma Abruzzo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per il periodo antecedente contano a valere le vecchie regole contenute nell’OPCM n. 3976.
Legge di stabilità 2012 – Al c. 28 dell’art. 33 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) è contenuta la disposizione riguardante la ripresa della riscossione delle rate dei tributi e contributi sospesi nel periodo 6 aprile 2009 - dicembre 2010. Sostanzialmente, due sono le novità introdotte:
- i versamenti da effettuare, i quali decorrono dall’1 gennaio 2012, potranno essere effettuate senza l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili (inizialmente fissato al 1° gennaio 2011 dall’articolo 39 del D.L. 78/2010);
- inoltre, l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo è ridotto al 40%.
Scadenza rate – Tra la vecchia e la nuova norma, numerosi sono stati i provvedimenti che hanno sospeso la riscossione delle rate in scadenza, come per esempio l’ultima ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3976 dell’8 novembre 2011 con cui la sospensione è stata estesa fino a fine anno, con l’obbligo di versare le rate in scadenza nel periodo gennaio-dicembre 2011 entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.
Ulteriori specifiche – Infine, l’Istituto previdenziale rammenta che, siccome la Legge di stabilità per il 2012 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, nel periodo intercorrente fra l’8 novembre - 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'OPCM n. 3976. Pertanto, è possibile affermare che le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità non si sostituiscono integralmente a quelle fissate nell'ultima ordinanza, ma si susseguono alle stesse in quanto si applicheranno solo dal mese di gennaio 2012. Ciò comporterebbe la pretesa da parte dell'Istituto del versamento di tutte le rate in scadenza nel 2011 entro il prossimo 31 dicembre, senza altresì fruire della riduzione del 40%. Se effettivamente fosse questa la volontà dell'Ente di previdenza, si osserva che la stessa non sarebbe in linea con quanto precisato dall'INAIL nella nota 7656 del 17 novembre, nella quale l’Istituto ha espressamente precisato che il primo versamento delle rate deve essere effettuato dalle aziende entro il 16 gennaio 2012. In ogni caso, si attende a breve un’apposita circolare esplicativa che fornisca tutte le istruzioni operative in merito.