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Premessa - Ad integrazione della Circolare n. 67 del 2011 nella quale si fornivano chiarimenti circa i regimi di compatibilità e cumulabilità tra le remunerazioni per attività di lavoro autonomo e subordinato per i soggetti che percepiscono l’indennità di mobilità, l’INPS precisa i regimi dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Nel particolare, l’Ente previdenziale, disciplina le norme che regolano l’accredito dei contributi figurativi nelle diverse casistiche che possono ricorrere, nonché i casi in cui l’accredito figurativo è escluso. (INPS, Messaggio n. 14692 del 15 luglio 2011)
Compatibilità dell’indennità di mobilità - L’Istituto, con Circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha illustrato nel dettaglio la disciplina sulla compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa. Con recentissimo messaggio, l’Istituto, ad integrazione della predetta circolare, disciplina il regime dell'accredito figurativo nelle suddette ipotesi di compatibilità.
Ipotesi di compatibilità
1) Regime dell'accredito figurativo nei casi di cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa (punto 4 della circolare 67/2011). - Nei predetti casi di cumulabilità, l'accredito dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo dell'indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime gestioni.
2) Regime dell'accredito figurativo nei casi di cumulabilità totale dell'indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010 (punto 5 della circolare 67/2011). - Per quanto riguarda le citate fattispecie, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è posto l'onere dell'accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo onere.
Quota IVS - Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel messaggio 12082 del 4 maggio 2010.
3) Esclusione dell'accredito figurativo in caso di corresponsione anticipata in unica soluzione dell'indennità di mobilità.- Nei casi in cui, ai sensi della circolare n. 67/2011, l'interessato abbia percepito l'indennità di mobilità in un'unica soluzione, l'accredito figurativo non potrà essere concesso.
4) Norme speciali - Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscano diversi criteri di valorizzazione della contribuzione figurativa per fattispecie particolari da esse disciplinare.