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L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno e per un numero massimo di giorni pari a 1/6 (61 giorni) della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.
Il limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento. L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività. Scopriamo tutte le regole di gestione per i lavoratori parasubordinati.
(prezzi IVA esclusa)