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Premessa - A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nell’ambito dei Paesi UE l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro di cui all’art. 25, c. 2, e 35, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda invece l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato. Lo precisa l’INPS con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, chiarendo i limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro (congedo di maternità e congedo parentale), che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati.
Il regolamento comunitario – In ambito comunitario, l’art. 12 del regolamento n. 987/2009 stabilisce che quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.
Legislazione italiana – La nostra normativa invece, prevede che l’accredito e il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo. Al riguardo, la Cassazione, sezione lavoro, sentenza n.12218/2004, ha sancito che “secondo i principi generali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione”.
Il chiarimento – Per far chiarezza in merito e per evitare che i periodi in argomento possano ricevere plurime coperture assicurative derivanti da applicazioni distorte e non giustificate delle norme, l’INPS ha chiamato in causa il M.L.P.S. Il predetto Dicastero, dunque, ha chiarito che: nei Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi; mentre per l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato. Infine, importante precisazione arriva anche in materia di totalizzazione, in quanto la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sovrapposti a periodi esteri deve essere effettuata con riferimento alla legislazione italiana.