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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 5 del 16 febbraio 2012, richiamandosi alla Direttiva 86/653/CEE e alla Corte di Giustizia, ha analizzato i criteri di calcolo dell’indennità suppletiva di clientela in caso di scioglimento del rapporto di agenzia. In sintesi, i C.d.L. evidenziano che in tali casi il giudice deve sempre applicare la normativa che garantisce all’agente il risultato migliore.
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