7 gennaio 2015

Agevolate le assunzioni rosa

Individuati i settori e le professioni a forte disparità occupazionale tra uomo-donna

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Facilitate le assunzioni rosa anche per il 2015. Infatti, il MLPS, di concerto con il MEF, ha individuato, con decreto 22 dicembre 2014, i settori e le professioni che presentano nelle assunzioni un tasso di disparità tra uomo-donna superiore al 25% sulla base delle elaborazioni effettuate dell’ISTAT in relazione alla media annua del 2013. L’agevolazione, in particolare, interessa i datori di lavoro privati (imprese e professionisti), incluse le coop.

Riforma Fornero
- Gli incentivi, in particolare, derivano dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) la quale all’art. 4, c. 11 ha previsto uno sgravio contributivo del 50% (INPS e INAIL) per l'assunzione:
• di donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi se residenti in regioni “svantaggiate” (sono quelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lett. e), del Reg. CE n. 800/2008, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);
• oppure disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La durata degli incentivi variano in base al tipo di assunzione, ossia: 12 mesi in caso di contratto a termine, anche in somministrazione; 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione); 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Principi da rispettare
– Affinché l’impresa possa godere dello sgravio contributivo è necessario il rispetto dei seguenti principi:
• gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
• gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
• gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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