Il 30 giugno p.v. è l’ultimo giorno utile per poter accedere allo sgravio contributivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014). L’ammissione al beneficio delle aziende agricole, partito il 1° luglio 2014, è rivolto ai lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, con riferimento alla prima condizione ci si riferisce a coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
Possono essere agevolate sia le assunzioni a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché a tempo parziale. A tal proposito, appare opportuno precisare che per le assunzioni a tempo determinato è necessario che il contratto, oltre ad avere una durata almeno triennale, deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue ed essere redatto in forma scritta.
La misura – L’agevolazione è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. Quanto all’erogazione dell’incentivo, esso si differenzia a seconda che l’assunto sia un OTI o OTD:
• nel primo caso, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione a decorrere dal completamento del 18esimo mese dall’assunzione (quindi al 19esimo mese);
• in caso di assunzione di un OTD, invece, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: sei mensilità dopo il primo anno di assunzione; sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione; sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
Tuttavia, esiste un importo annuo massimo agevolabile che, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio, è pari a:
• 3.000 euro per lavoratori OTD;
• 5.000 euro per lavoratori OTI.
Domanda di ammissione - Per accedere allo sgravio previdenziale è necessario inviare telematicamente all’INPS, il modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
Mediante la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sarà riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”.
Adempimenti INPS - All’azienda la cui domanda è stata accolta in maniera positiva, sarà attribuito automaticamente il relativo codice di autorizzazione che si differenzia in base alla tipologia di rapporto instaurato (a tempo indeterminato ovvero determinato).
In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (OTI) sarà attribuito il codice “A4”, che sarà disponibile a decorrere dai 18 mesi successivi alla data di assunzione.
Mentre per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (OTD) saranno attribuiti i seguenti codici:
• “B1”, che ha il significato di “prima quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di assunzione;
• “B2”, che ha il significato di “seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 24 mesi successivi alla data di assunzione;
• “B3”, che ha il significato di “terza quota OTD incentivo D.L.91/2014”, e che sarà disponibile a decorrere dai 36 mesi successivi alla data di assunzione.
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