Premessa – Il settore agricolo torna in voga. Infatti, il D.L. n. 91/2014 (D.L. competitività) è stato convertito nella L. n. 116/2014 recante le norme urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi delle tariffe energetiche e la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Vediamo nel dettaglio tutte le novità riguardanti il settore agricolo e il rilancio dell’occupazione.
Assunzioni giovani – Partendo dalle agevolazioni riservate ai giovani e in particolare ai datori di lavoro che assumono lavoratori da 18 a 35 anni, l’art. 5 della L. n. 116/2014 ha confermato che un decreto da emanarsi entro 60 giorni dovrà stabilire modalità e tempistica per presentare le domande di ammissione la cui istruttoria sarà curata dall’INPS, sempreché il beneficio non sia in contrasto con le regole comunitarie. L’assunzione, in particolare, deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno triennale, purché sia garantito un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e sia redatto in forma scritta. Quanto ai requisiti che i lavoratori devono possedere per essere assunti sono: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le assunzioni, inoltre, devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. A tal fine, appare opportuno specificare che i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Importo e durata – Quanto all’importo dell’incentivo, esso è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:
• per le assunzioni a tempo determinato: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del 18° mese dalla assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
• per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.
Da notare, però, che l’incentivo annuale non può superare per ogni lavoratore l’importo di 3.000 euro per i contratti a termine e i 5.000 euro per quelli a tempo indeterminato.
Deduzione Irap – Le novità, però, non si limitano alle assunzioni agevolate. Infatti, nel testo della legge è possibile trovare anche la deduzione di alcune voci del costo del lavoro dall’imponibile Irap. Tale misura, che è operativa per le imprese agricole e per i produttori agricoli e società agricole, si applica nella misura del50% degli importi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. Al riguardo, occorre precisare che tale disposizione potrà essere applicata solo previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
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