21 ottobre 2025

Sgravio under 30 e apprendistato a confronto

Lavoro & Previdenza n.90 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diversi incentivi per favorire l’occupazione giovanile, tra cui lo sgravio contributivo per under 30 e il consolidato contratto di apprendistato professionalizzante. Sebbene entrambi abbiano l’obiettivo comune di agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, le due misure presentano differenze sostanziali in termini di platea di destinatari, durata, costi, contribuzione e vincoli contrattuali. Un’analisi comparata consente di comprendere quale strumento risulti più vantaggioso per le aziende, anche alla luce delle ultime interpretazioni INPS e del quadro delineato dalla Legge di Bilancio 2025..

Premessa

Lo sgravio under 30 è disciplinato dall’art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha introdotto un esonero contributivo strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età (35 anni in alcune versioni temporanee) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’agevolazione è stata successivamente modificata e potenziata da diverse leggi finanziarie (tra cui la L. 234/2021 e la L. 213/2023), fino alla proroga e conferma per il 2025.

Parallelamente, il contratto di apprendistato professionalizzante trova la propria disciplina nell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro), configurandosi come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formativa.

Entrambi gli istituti si pongono come strumenti di politica attiva per l’occupazione giovanile, ma con impostazioni e finalità differenti.

Sgravio under 30

Si tratta di un incentivo permanente che riconosce al datore di lavoro un’esenzione parziale dei contributi previdenziali a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani che non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età e che non siano mai stati occupati con contratto stabile.

Il beneficio riguarda l’assunzione di giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  • non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore, pubblico o privato, sul territorio nazionale;
  • vengano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

Sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro domestico, intermittente o occasionale;
  • i rapporti di apprendistato e i contratti a tempo determinato;
  • le assunzioni effettuate in violazione del diritto di precedenza o prive del requisito di incremento occupazionale netto.

Lo sgravio consiste nell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di €3.000 annui, da riparametrare su base mensile, per un periodo di 3 anni.

il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un collega con pari mansioni comporta la revoca del beneficio e il recupero dell’incentivo fruito.

L’art. 1, comma 114, L. 205/2017 e la Circolare INPS n. 56/2023 precisano che lo sgravio è cumulabile con la Decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020), nel limite del 100% della contribuzione complessiva e nel rispetto del regime “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Non è ammesso il cumulo con altri esoneri integrali aventi la medesima finalità (es. esonero giovani NEET o apprendistato).

Il datore di lavoro espone il beneficio nei flussi UniEmens, con i codici specifici indicati nelle circolari INPS (da ultimo Messaggio INPS n. 3010/2024).

L’INPS dispone la revoca del beneficio in caso di:

  • perdita dei requisiti soggettivi del lavoratore (superamento dell’età o precedente contratto stabile non dichiarato);
  • licenziamento del lavoratore incentivato o di un altro dipendente con stesse mansioni entro 6 mesi;
  • mancato rispetto dell’incremento occupazionale netto o irregolarità DURC;
  • violazione delle norme su sicurezza e condizioni di lavoro.

Vantaggi e criticità operative

Lo sgravio under 30 rappresenta una misura “snella” dal punto di vista gestionale.

Il datore di lavoro non è vincolato alla predisposizione di percorsi formativi né a un tutor interno. Tuttavia, l’agevolazione è subordinata al rispetto del regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) e dei requisiti di incremento occupazionale netto.

Inoltre, l’INPS richiede il rispetto della regolarità contributiva e normativa (DURC) e l’assenza di violazioni in materia di lavoro nero o sicurezza.

Il beneficio, pari al 50% dei contributi (con esclusione dei premi INAIL), può salire al 100% per i lavoratori under 36 o per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno.

L’apprendistato, al contrario, è un contratto strutturato, che prevede:

  • piano formativo individuale (obbligatorio e personalizzato);
  • inquadramento inferiore di due livelli rispetto alla categoria finale;
  • aliquote contributive ridotte (11,61% a carico datore + 5,84% lavoratore);
  • incentivo ulteriore per 12 mesi in caso di conferma in servizio (esonero del 50% dei contributi).

La complessità burocratica e la gestione della formazione sono tuttavia fattori che ne limitano la diffusione, specie tra le piccole imprese.

 

Caso A – Assunzione con sgravio under 30:

Assunzione a tempo indeterminato di un giovane 25enne senza precedenti contratti stabili.

Retribuzione mensile: €1.700.

Contributi a carico azienda ordinari: circa 30% = €510/mese.

Con sgravio 50% → risparmio di €255/mese × 36 mesi = €9.180.

Caso B – Apprendistato professionalizzante:

Stessa retribuzione base, ma con inquadramento -2 livelli (es. €1.400).

Contributi ridotti (11,61%) = €162/mese.

Durata formazione 36 mesi.

Risparmio medio annuo complessivo stimato: oltre €12.000.

L’apprendistato è economicamente più vantaggioso, ma più rigido e meno immediato da attivare.

Sia lo sgravio under 30 che l’apprendistato professionalizzante rappresentano strumenti efficaci per sostenere l’occupazione giovanile, ma con finalità e approcci diversi: il primo è un incentivo occupazionale diretto, semplice e accessibile, il secondo un percorso formativo contrattuale, che mira alla qualificazione professionale.

La scelta dipende dalle caratteristiche dell’azienda:

  • imprese strutturate, con capacità formativa interna → apprendistato;
  • PMI e attività stagionali o commerciali, che cercano flessibilità → sgravio under 30.

In prospettiva, l’obiettivo dovrebbe essere l’integrazione tra i due strumenti, premiando le imprese che trasformano gli apprendisti in assunti stabili, assicurando continuità occupazionale e sostenibilità dei costi.
 

Riferimenti normativi 

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 100-108
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213
  • D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro), conv. in L. 85/2023
  • Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 
  • Messaggio INPS n. 3389 del 7 settembre 2021
  • Circolare INPS n. 56 del 12 giugno 2023
  • Messaggio INPS n. 3010 del 2024.
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 32)
  • Art. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015
  • D.Lgs. 167/2011
  • Art. 1, comma 773, Legge 296/2006
  • Circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018
  • Circolare INPS n. 87 del 1° agosto
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2013
  • Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 25304/2021
  • Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 1983/2020

L'esperto 

 In quali casi conviene applicare lo sgravio under 30 rispetto al contratto di apprendistato professionalizzante?

La scelta dipende principalmente dalla struttura organizzativa del datore di lavoro e dalla durata prevista del rapporto.

Lo sgravio under 30 è più vantaggioso nei contesti aziendali che necessitano di una gestione flessibile e semplificata dell’assunzione a tempo indeterminato, senza dover predisporre un piano formativo e senza vincoli di tutoraggio.

L’esonero contributivo del 50% (o 100% per under 36 o nel Mezzogiorno) si applica per 36 mesi, e non comporta obblighi formativi né vincoli di inquadramento.

L’apprendistato, invece, risulta economicamente più conveniente per aziende con capacità formativa interna, poiché prevede aliquote contributive ridotte (11,61%) e un’ulteriore agevolazione per 12 mesi dopo la conferma in servizio.

Tuttavia, richiede una struttura adeguata, l’individuazione di un tutor e l’elaborazione del piano formativo individuale (art. 44 D.Lgs. 81/2015).

 

 È possibile cumulare lo sgravio under 30 con altre agevolazioni contributive, come la Decontribuzione Sud o l’incentivo donne?

Sì, ma entro precisi limiti di cumulabilità. L’art. 1, comma 114, della Legge n. 205/2017 e la Circolare INPS n. 56/2023 stabiliscono che lo sgravio under 30 è cumulabile con altre misure, purché le agevolazioni non superino complessivamente l’ammontare della contribuzione dovuta.

In particolare:

  • è compatibile con la Decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020), fino al limite massimo del 100% dei contributi;
  • è cumulabile con l’incentivo per donne svantaggiate (art. 4, L. 92/2012) e con quello per percettori NASpI (art. 2, c. 10-bis, L. 92/2012), sempre nel rispetto del regime “de minimis” previsto dal Reg. (UE) 1407/2013;

Non è cumulabile con altri incentivi contributivi totali aventi la stessa finalità (es. incentivo giovani NEET o apprendistato).

In pratica, il datore può sommare gli sgravi, ma solo fino al 100% dei contributi e con tracciabilità distinta delle agevolazioni applicate in UniEmens.

In caso di trasformazione di un contratto di apprendistato in tempo indeterminato, è possibile usufruire anche dello sgravio under 30?

Sì, la trasformazione dell’apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare dell’esonero under 30, a condizione che il lavoratore rispetti i requisiti anagrafici.

L’art. 1, comma 106, della Legge 205/2017 prevede infatti che, in caso di conferma in servizio di un apprendista under 30, il datore di lavoro possa fruire di un ulteriore esonero del 50% dei contributi previdenziali per 12 mesi, oltre al periodo formativo agevolato.

Caso 

Azienda con sede a Bologna e 12 dipendenti che intende assumere nel mese di novembre 2025 un giovane di 25 anni privo di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Il candidato possiede un diploma tecnico e una minima esperienza di stage extracurriculare.

L’azienda deve scegliere se procedere con:

un’assunzione a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio contributivo under 30, oppure

un contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale.

Retribuzione base prevista a regime: €1.800 mensili lordi.

CCNL applicato: Metalmeccanica Industria.

L’impresa non beneficia di altri incentivi.

  • Ipotesi 1 – Assunzione con sgravio under 30
      • Durata agevolazione: 36 mesi (novembre 2025 – ottobre 2028).
      • Percentuale sgravio: 50% dei contributi a carico datore (esclusi premi INAIL).
      • Calcolo medio mensile:
      • Contributi ordinari: circa 30% → €540/mese.
      • Riduzione 50% → €270/mese di risparmio.
      • Totale risparmio triennale: €270 × 36 = €9.720.
  • Ipotesi 2 – Contratto di apprendistato professionalizzante
    • Durata: 36 mesi (novembre 2025 – ottobre 2028).
    • Retribuzione di ingresso: inquadramento due livelli inferiori → €1.500 mensili.
    • Aliquota contributiva complessiva: 11,61% (a carico datore).
    • Calcolo medio mensile:
    • Contributi datore: €1.500 × 11,61% = €174,15/mese.
    • Risparmio rispetto a contribuzione ordinaria (€540) = €365,85/mese.
    • Totale risparmio triennale: €365,85 × 36 = €13.170,60.
    • In caso di conferma in servizio: ulteriore sgravio del 50% per 12 mesi (art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015).
    • Risparmio aggiuntivo stimato: €540 × 50% × 12 = €3.240.
    • Totale potenziale beneficio: €16.410,60.
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  • Infografica - Sgravio under 30 e apprendistato a confronto (1.1 MB)
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