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Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diversi incentivi per favorire l’occupazione giovanile, tra cui lo sgravio contributivo per under 30 e il consolidato contratto di apprendistato professionalizzante. Sebbene entrambi abbiano l’obiettivo comune di agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, le due misure presentano differenze sostanziali in termini di platea di destinatari, durata, costi, contribuzione e vincoli contrattuali. Un’analisi comparata consente di comprendere quale strumento risulti più vantaggioso per le aziende, anche alla luce delle ultime interpretazioni INPS e del quadro delineato dalla Legge di Bilancio 2025..
Lo sgravio under 30 è disciplinato dall’art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha introdotto un esonero contributivo strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età (35 anni in alcune versioni temporanee) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’agevolazione è stata successivamente modificata e potenziata da diverse leggi finanziarie (tra cui la L. 234/2021 e la L. 213/2023), fino alla proroga e conferma per il 2025.
Parallelamente, il contratto di apprendistato professionalizzante trova la propria disciplina nell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro), configurandosi come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formativa.
Entrambi gli istituti si pongono come strumenti di politica attiva per l’occupazione giovanile, ma con impostazioni e finalità differenti.
Si tratta di un incentivo permanente che riconosce al datore di lavoro un’esenzione parziale dei contributi previdenziali a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani che non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età e che non siano mai stati occupati con contratto stabile.
Il beneficio riguarda l’assunzione di giovani che:
Sono esclusi:
Lo sgravio consiste nell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di €3.000 annui, da riparametrare su base mensile, per un periodo di 3 anni.
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un collega con pari mansioni comporta la revoca del beneficio e il recupero dell’incentivo fruito.
L’art. 1, comma 114, L. 205/2017 e la Circolare INPS n. 56/2023 precisano che lo sgravio è cumulabile con la Decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020), nel limite del 100% della contribuzione complessiva e nel rispetto del regime “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Non è ammesso il cumulo con altri esoneri integrali aventi la medesima finalità (es. esonero giovani NEET o apprendistato).
Il datore di lavoro espone il beneficio nei flussi UniEmens, con i codici specifici indicati nelle circolari INPS (da ultimo Messaggio INPS n. 3010/2024).
L’INPS dispone la revoca del beneficio in caso di:
Lo sgravio under 30 rappresenta una misura “snella” dal punto di vista gestionale.
Il datore di lavoro non è vincolato alla predisposizione di percorsi formativi né a un tutor interno. Tuttavia, l’agevolazione è subordinata al rispetto del regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) e dei requisiti di incremento occupazionale netto.
Inoltre, l’INPS richiede il rispetto della regolarità contributiva e normativa (DURC) e l’assenza di violazioni in materia di lavoro nero o sicurezza.
Il beneficio, pari al 50% dei contributi (con esclusione dei premi INAIL), può salire al 100% per i lavoratori under 36 o per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno.
L’apprendistato, al contrario, è un contratto strutturato, che prevede:
La complessità burocratica e la gestione della formazione sono tuttavia fattori che ne limitano la diffusione, specie tra le piccole imprese.
Caso A – Assunzione con sgravio under 30:
Assunzione a tempo indeterminato di un giovane 25enne senza precedenti contratti stabili.
Retribuzione mensile: €1.700.
Contributi a carico azienda ordinari: circa 30% = €510/mese.
Con sgravio 50% → risparmio di €255/mese × 36 mesi = €9.180.
Caso B – Apprendistato professionalizzante:
Stessa retribuzione base, ma con inquadramento -2 livelli (es. €1.400).
Contributi ridotti (11,61%) = €162/mese.
Durata formazione 36 mesi.
Risparmio medio annuo complessivo stimato: oltre €12.000.
L’apprendistato è economicamente più vantaggioso, ma più rigido e meno immediato da attivare.
Sia lo sgravio under 30 che l’apprendistato professionalizzante rappresentano strumenti efficaci per sostenere l’occupazione giovanile, ma con finalità e approcci diversi: il primo è un incentivo occupazionale diretto, semplice e accessibile, il secondo un percorso formativo contrattuale, che mira alla qualificazione professionale.
La scelta dipende dalle caratteristiche dell’azienda:
In prospettiva, l’obiettivo dovrebbe essere l’integrazione tra i due strumenti, premiando le imprese che trasformano gli apprendisti in assunti stabili, assicurando continuità occupazionale e sostenibilità dei costi.
In quali casi conviene applicare lo sgravio under 30 rispetto al contratto di apprendistato professionalizzante?
La scelta dipende principalmente dalla struttura organizzativa del datore di lavoro e dalla durata prevista del rapporto.
Lo sgravio under 30 è più vantaggioso nei contesti aziendali che necessitano di una gestione flessibile e semplificata dell’assunzione a tempo indeterminato, senza dover predisporre un piano formativo e senza vincoli di tutoraggio.
L’esonero contributivo del 50% (o 100% per under 36 o nel Mezzogiorno) si applica per 36 mesi, e non comporta obblighi formativi né vincoli di inquadramento.
L’apprendistato, invece, risulta economicamente più conveniente per aziende con capacità formativa interna, poiché prevede aliquote contributive ridotte (11,61%) e un’ulteriore agevolazione per 12 mesi dopo la conferma in servizio.
Tuttavia, richiede una struttura adeguata, l’individuazione di un tutor e l’elaborazione del piano formativo individuale (art. 44 D.Lgs. 81/2015).
È possibile cumulare lo sgravio under 30 con altre agevolazioni contributive, come la Decontribuzione Sud o l’incentivo donne?
Sì, ma entro precisi limiti di cumulabilità. L’art. 1, comma 114, della Legge n. 205/2017 e la Circolare INPS n. 56/2023 stabiliscono che lo sgravio under 30 è cumulabile con altre misure, purché le agevolazioni non superino complessivamente l’ammontare della contribuzione dovuta.
In particolare:
Non è cumulabile con altri incentivi contributivi totali aventi la stessa finalità (es. incentivo giovani NEET o apprendistato).
In pratica, il datore può sommare gli sgravi, ma solo fino al 100% dei contributi e con tracciabilità distinta delle agevolazioni applicate in UniEmens.
In caso di trasformazione di un contratto di apprendistato in tempo indeterminato, è possibile usufruire anche dello sgravio under 30?
Sì, la trasformazione dell’apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare dell’esonero under 30, a condizione che il lavoratore rispetti i requisiti anagrafici.
L’art. 1, comma 106, della Legge 205/2017 prevede infatti che, in caso di conferma in servizio di un apprendista under 30, il datore di lavoro possa fruire di un ulteriore esonero del 50% dei contributi previdenziali per 12 mesi, oltre al periodo formativo agevolato.
Azienda con sede a Bologna e 12 dipendenti che intende assumere nel mese di novembre 2025 un giovane di 25 anni privo di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
Il candidato possiede un diploma tecnico e una minima esperienza di stage extracurriculare.
L’azienda deve scegliere se procedere con:
un’assunzione a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio contributivo under 30, oppure
un contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale.
Retribuzione base prevista a regime: €1.800 mensili lordi.
CCNL applicato: Metalmeccanica Industria.
L’impresa non beneficia di altri incentivi.