11 settembre 2014

Agricoltura. Via libera alle assunzioni congiunte

A decorrere dal 10 settembre 2014, le aziende agricole potranno assumere congiuntamente i lavoratori

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Semaforo verde per l’assunzione congiunta nel settore agricolo. Da ieri, infatti, le aziende agricole potranno godere di questa nuova modalità di assunzione co-datoriale che vede impiegati i lavoratori presso unità fra loro diversamente collegate. Tuttavia, nonostante l’entrata in vigore della norma, a oggi manca ancora il modello attraverso il quale s’intende esprimere la volontà di assumere un lavoratore in maniera congiunta.

Assunzioni congiunte – Il D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal Decreto Giovannini all’art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), riconosce la possibilità, per alcune tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività presso aziende agricole. In particolare, le aziende beneficiarie della novità sono due: le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo a norma dell’articolo 2135 c.c. ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; e le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa, senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole aziende. Oltre ai tradizionali lavoratori impiegati nei campi, l'assunzione congiunta si adatta anche a figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle nuove tecnologie. Il lavoratore "congiunto" ha la garanzia di avere un posto di lavoro con le stesse tutele di legge per un "lavoratore monoazienda". Le procedure contrattuali (comunicazione di assunzione, cessazione ecc.) devono essere effettuate da un'azienda capogruppo o dall'unico proprietario, ma ciascun datore di lavoro risponde in solido di tutte le relative obbligazioni (retribuzioni, contributi Inps, ecc.).

Modello di assunzione –
Per l’assunzione dei lavoratori in commento, è necessario inviare il modello “Unilav” al Centro per l’impiego, i cui contenuti devono essere opportunamente adeguati da un apposito, emanando, decreto direttoriale del Ministero del Lavoro. La comunicazione di assunzione deve essere effettuata nei termini ordinari previsti da uno dei seguenti soggetti: dall’impresa capogruppo, in caso di lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa; dal proprietario, se il lavoratore è assunto da parte di più imprese riconducibili allo stesso titolare; dal soggetto incaricato di comune accordo o contrattualmente, in caso di assunzione da parte di imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o di imprese legate tra loro da un contratto di rete. L'accordo deve essere depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy