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Il diritto di precedenza rappresenta per il lavoratore una garanzia di tutela nel mercato del lavoro e per il datore uno snodo delicato nella gestione delle assunzioni e degli incentivi. Previsto per i lavoratori licenziati per motivi economici o cessati da rapporti a termine, consente di essere riassunti con priorità rispetto ad altri candidati. Si tratta di un diritto disponibile, che il lavoratore può anche scegliere di non esercitare, comunicando formalmente la propria rinuncia. Vediamo, anche grazie ad una tabella riepilogativa, quali sono le attenzioni che il datore di lavoro deve porre, in ciascuna fattispecie concreta, per evitare contenziosi.
ll diritto di precedenza, che spetta ai lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale o cessati da un rapporto a tempo determinato, costituisce una sorta di diritto di prelazione esercitabile nei confronti del datore di lavoro al ricorrere di fattispecie previste dalla legge.
Si tratta di un aspetto molto delicato non soltanto per prevenire il contenzioso ma anche rispetto alla possibilità per il datore di lavoro di fruire degli sgravi e degli incentivi alle assunzioni.
La disciplina si applica a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla Legge n. 223/1991, come nel caso di licenziamenti plurimi individuali o di fine lavori nelle costruzioni edili.
Le disposizioni vigenti in materia si applicano non solo nei confronti del datore di lavoro-imprenditore che ha esercitato il recesso, ma anche del soggetto che gli sia subentra nella gestione dell’azienda.
Il lavoratore ha a disposizione un periodo di 6 mesi per far valere il proprio diritto alla riassunzione, salvo diversa indicazione da parte degli accordi collettivi o del contratto individuale.
Il legislatore non fornisce alcuna specifica sulle mansioni esercitate: solo in sede giurisprudenziale, tuttavia, si è determinato che queste debbano essere “le medesime” o almeno “omogenee” rispetto a quelle cui era adibito il lavoratore al momento del licenziamento.
Resta dunque del tutto irrilevante, pertanto, ogni nuova assunzione per mansioni diverse.
Il diritto si costituisce in caso di nuove assunzioni: eventuali trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non costituiscono presupposto per l’insorgenza del diritto di precedenza di un lavoratore precedentemente licenziato per riduzione del personale.
In particolare, analizzando le singole fattispecie, è possibile concludere che il diritto di precedenza sorge in caso di:
Determinano invece esclusione dal diritto di precedenza i casi di:
Il diritto di precedenza in parola si applica alle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già espletate dall’ex dipendente a tempo determinato che abbia prestato la sua opera per un periodo superiore a 6 mesi (anche sommando più rapporti a termine), il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi 12 mesi.
Per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza si configura invece a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto (assunzione, proroga, rinnovo) e deve essere esercitato per iscritto da parte del lavoratore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine ed entro 3 mesi nel caso di lavoro stagionale. La disposizione fa riferimento al datore di lavoro in genere, pertanto, la verifica del rispetto del diritto di precedenza va effettuata con riferimento al datore di lavoro o utilizzatore nella sua interezza e non rispetto all’unità produttiva nella quale sarà inserito il lavoratore da assumere.
L’incentivo potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare del diritto, dando un termine per l’accettazione. Decorso il termine senza che il lavoratore cessato abbia risposto, il datore di lavoro sarà invece libero di assumere il lavoratore agevolato.
Il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
In caso di trasferimento d’azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nelle unità produttive interessate, nonchè ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Il rapporto di lavoro instaurato in violazione del diritto di precedenza rimane valido, ma il lavoratore beneficiario del diritto non rispettato può richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
Inoltre, questa violazione preclude al datore di lavoro il godimento di agevolazioni contributive sull’assunzione effettuata laddove, come avviene nella quasi totalità dei casi, la disciplina istitutiva del beneficio preveda espressamente tale causa di esclusione.
In caso di coesistenza di più diritti di precedenza, il datore di lavoro deve fare ricorso a dei criteri oggettivi in base ai quali operare la scelta, basandosi, ad esempio sul numero dei rapporti precedenti, sui carichi familiari o sulla complessiva anzianità di servizio.
Il diritto di precedenza costituisce un diritto disponibile del lavoratore, il quale può rinunciarvi.
La rinuncia all’esercizio del diritto di precedenza potrà avvenire:
Oggetto: Rinuncia al diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015
Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo] il [Data], già dipendente della Vostra azienda con contratto a tempo determinato dal [data inizio] al [data fine],
dichiara di rinunciare espressamente all’esercizio del diritto di precedenza per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato o determinato previste dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015.
La presente dichiarazione è resa in piena libertà e consapevolezza, senza vincolo né condizionamento.
Luogo e data
La seguente tabella riepiloga le principali attenzioni e cautele che il datore di lavoro deve adottare per prevenire contenziosi legati al diritto di precedenza nelle assunzioni:
Fattispecie | Attenzione / Adempimento | Rischio in caso di inadempimento |
Licenziamento o cessazione del rapporto | Conservare copia delle comunicazioni di recesso e delle relative motivazioni, specificando se trattasi di riduzione del personale o cessazione attività. | Contestazioni sul diritto di precedenza e possibile richiesta di risarcimento del danno. |
Comunicazione del diritto di precedenza | Informare per iscritto il lavoratore cessato circa l’esistenza del diritto di precedenza, come previsto dal D.Lgs. 81/2015. | Mancata informazione può comportare violazione di obblighi di legge e perdita di incentivi alle assunzioni. |
Verifica prima di nuove assunzioni | Controllare se il lavoratore cessato abbia esercitato o rinunciato al diritto di precedenza entro i termini (6 mesi, o 3 per stagionali). | Possibile impugnazione da parte del lavoratore escluso e sanzioni amministrative. |
Documentazione della rinuncia | Richiedere una dichiarazione scritta e firmata dal lavoratore o formalizzare l’accordo in sede protetta (ITL o sindacato). | In assenza di prova documentale, il datore non può dimostrare la rinuncia e rischia il contenzioso. |
Offerta preventiva di riassunzione | In caso di diritto esercitato, inviare offerta scritta al lavoratore con termine per l’accettazione prima di procedere a nuove assunzioni. | Mancata offerta determina illegittimità dell’assunzione e perdita di eventuali agevolazioni contributive. |
Conservazione della documentazione | Archiviare le comunicazioni di recesso, le rinunce, le offerte e le risposte del lavoratore per almeno 5 anni. | Impossibilità di difesa in caso di accertamenti ispettivi o vertenze giudiziali |
In quali casi sorge il diritto di precedenza?
Il diritto di precedenza nasce in due ipotesi principali:
Nel caso di lavoro stagionale, il diritto riguarda le nuove assunzioni per la stessa tipologia di attività.
Quali effetti comporta la violazione del diritto di precedenza?
Se il datore di lavoro non rispetta il diritto di precedenza, il rapporto di lavoro instaurato con altro lavoratore rimane valido, ma il titolare del diritto leso può chiedere il risarcimento del danno, determinato in via equitativa.
Inoltre, la violazione comporta la perdita delle agevolazioni contributive eventualmente previste per l’assunzione, in quanto quasi tutte le norme sugli incentivi subordinano il beneficio al rispetto del diritto di precedenza.
Il lavoratore può rinunciare al diritto di precedenza?
Sì, il diritto di precedenza è disponibile e può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore.
La rinuncia può avvenire:
La rinuncia libera il datore da ogni obbligo di richiamare il lavoratore cessato in caso di nuove assunzioni.