10 aprile 2015

Ambienti sospetti di inquinamento. Inclusi gli intermittenti

L’istituto del lavoro a chiamata è utilizzabile anche nelle attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si amplia l’ambito soggettivo delle attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tali attività, infatti, potranno essere svolti anche dai lavoratori intermittenti, purché rispettino i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 e, in particolare, del rispetto da parte del lavoratore di un’esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 6/2015.

Il quesito
– Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità per un’impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, di poter assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente (ex art. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003), equiparandoli alle figure dei “sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro”, di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Inoltre, è stato chiesto di sapere se tali rapporti debbano essere certificati ai sensi degli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003, oppure se è sufficiente certificare il solo contratto di appalto di servizi in forza del quale i lavoratori a chiamata vengono impiegati.

Servizi di soccorso e recupero – Prima di rispondere ai quesiti posti, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno richiamare la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011, la quale specifica che “qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati” in possesso di determinati requisiti.
In particolare, per svolgere tali attività serve la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto”.

Risposta MLPS – La risposta del Ministero del Welfare al quesito posto è positiva. Infatti, l’espresso riferimento all’assunzione con “altre tipologie contrattuale”, non preclude la possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle condizioni di legge su esposte. Secondo il Ministero del Lavoro, tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Infine, parere positivo viene espresso dal MLPS anche in merito alla preventiva certificazione dei relativi contratti (artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003).
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