8 gennaio 2014

Amianto. Annullabili i provvedimenti di revoca dell’INAIL

Sono privi di effetto i provvedimenti di revoca adottati dall’INAIL in favore dei lavoratori esposti all’amianto

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Restano validi ed efficaci i trattamenti previdenziali erogati con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012. Infatti, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei lavoratori esposti all’amianto. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 164/2013.

La norma – In particolare, stiamo parlando delle novità introdotte dal Decreto del Fare (L. n. 98/2013) all’art. 42-quater – entrate in vigore dal 21 agosto 2013 - il quale dispone che “Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.

I destinatari – I destinatari delle suddette disposizioni sono i soggetti che, al 22 giugno 2013, risultino: cessati per mobilità; titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà; autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Validità certificati INAIL – Quanto alla determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei suddetti soggetti.

Dolo - Le disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Decorrenza pensione – Passando alla decorrenza delle pensioni, l’INPS precisa che non potrà essere anteriore al 1° settembre 2013 (mese successivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 98 del 2013).

Gli effetti – Infine, per quanto concerne gli effetti derivanti dalla percezione del trattamento pensionistico nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, l’INPS prevede un’incompatibilità della stessa. Quindi, se la decorrenza del trattamento pensionistico cade nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si viene a creare un’indebita percezione di quest’ultima e conseguentemente occorrerà procedere al recupero dell’eventuale indebito creatosi.
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