18 giugno 2016

Amianto: benefici previdenziali entro il 30 giugno

Bis di benefici per i lavoratori esposti all’amianto: entro il 30.6 è possibile chiedere la contribuzione figurativa e un sussidio per l’accompagnamento alla pensione

Autore: redazione fiscal focus
Il 10 giugno 2016 è stato pubblicato il D.M. (Lavoro) 29 aprile 2016, recante “Benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 1, co. 276 della L. n. 208/2015”. In particolare, il Decreto fornisce i criteri e le modalità di accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, in favore dei lavoratori che non maturino i requisiti pensionistici previsti dalla legge.
In particolare, i lavoratori destinatari della predetta norma, oltre a godere di una contribuzione figurativa accreditata – per gli anni 2016, 2017 e 2018 – riceveranno un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale (pari a 448,07 euro per il 2016). Tale sussidio può essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018; mentre la decorrenza non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.
La domanda dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2016.
Soggetti destinatari – I soggetti destinatari dei benefici previdenziali sono coloro che:
• non svolgono alcuna attività lavorativa alla data del 30 giugno 2016;
• perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.
Benefici previdenziali – Ma quali sono i benefici previdenziali di cui possono godere i predetti soggetti? In sostanza, i lavoratori interessati potranno accedere alla pensione di anzianità, mediante il riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata – nel triennio “2016-2018” - sulla base dei criteri di cui all'art. 8, commi da primo a terzo, della Legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.
La predetta norma dispone che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Oltre ai predetti benefici previdenziali, il lavoratore potrà godere - fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità - di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale (pari a 448,07 euro per il 2016).
Sul punto, il Decreto specifica che entrambi i benefici (previdenziale ed economico) sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; tant’è che in caso di ripresa di attività lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS.
Monitoraggio ed esito della domanda – Le domande di accesso ai benefici saranno gestite dall’INPS, tenendo conto delle risorse finanziarie previste dalla legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’Istituto Previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande laddove risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle predette risorse.
L’esito della domanda può essere di tre tipi:
accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2018 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non sia accertato il possesso dei requisiti ovvero in seguito all'esaurimento delle risorse disponibili.
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