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Premessa – Sono stati prorogati i benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto. Infatti, le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati prima del 12 aprile 2009, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 2012. Tale proroga si pone nell’ambito della conversione in Legge del decreto “Milleproroghe” (L. n. 14/2012), che rende meno pesante la riforma previdenziale di cui all’art. 24, della L. n. 214 (manovra “Salva-Italia”). A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 61 del 7 maggio 2012.
La proroga –Dunque, la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, sono stati prorogati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Milleproroghe). Le novità, contenute nel comma 2-undecies dell’articolo 6, prevedono la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese. Ne consegue che per le pensioni sospese o revocate, in sede di ripristino del pagamento, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo u.s.La disposizione precisa, inoltre, che i benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.
Ambito di applicazione –A tal proposito, l’Istituto previdenziale precisa che la proroga si riferisce sia alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della novità stessa, sia a quelle sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto. Pertanto, dal 1° marzo u.s., bisogna rispristinare il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.
Soggetti esclusi –Tuttavia, non rientrano nella suddetta proroga le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto dalla L. n. 257/1992.
Contenzioso –Infine, l’Istituto previdenziale invita a tutte le Sedi di comunicare il ripristino dei trattamenti pensionistici con riferimento ai quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti di urgenza o sentenze di primo grado o di appello. Ciò al fine di agevolare l’eventuale richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche parziale per le ipotesi in cui i ricorrenti insistano nella pretesa del riconoscimento degli arretrati ante 1° marzo 2012.