Premessa - Con il Decreto correttivo del Jobs Act, tra le tante novità probabilmente cambieranno anche le disposizioni al momento previste per gli ammortizzatori sociali, prevedendo una compatibilità tra queste ultime e i redditi minimi.
Si riporta a tal proposito il testo del documento rilasciato dal Consiglio dei Ministri secondo il quale “
si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)”.
La normativa vigente - Lo stato di disoccupazione al momento attuale è disciplinato dal D.Lgs. 150/2015 all’art. 19, rubricato appunto “Stato di disoccupazione”, e stabilisce che sono considerati disoccupati
“i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Con tale disposizione sembrava esser stato risolto il disallineamento rispetto alla conservazione delle forme di sostegno al reddito, anche se fin dalla sua entrata in vigore numerose rimanevano le problematiche derivanti dal fatto che la presenza di altri redditi – sia nel caso di quelli derivanti da lavoro dipendente, sia di quelli derivanti da lavoro autonomo – probabilmente continuerebbe a creare comunque delle problematiche con riferimento al mantenimento dello stato stesso al fine di fruire delle varie forme di sostegno al reddito predisposte. Nonostante le varie soluzioni al momento riscontrate per cercare di far convivere il mantenimento dello status di disoccupazione con la percezione di forme di sostegno al reddito è stata prevista la possibilità come riportato, che venga effettuato un correttivo, in modo da dissipare qualsiasi dubbio in merito.
Le ipotesi al vaglio – Con il correttivo quindi si prevede una situazione in cui il disoccupato continuerà a conservare lo status, anche in caso di percezione di un reddito da lavoro, dal quale il lavoratore “
ricava redditi di ammontare esiguo” a patto che l’imposta lorda sia pari o inferiore alle detrazioni spettanti (ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e cioè:
- 8000 euro per i lavoratori subordinati;
- 4800 euro per i lavoratori autonomi.