3 luglio 2012

Ammortizzatori sociali. Nasce l’ASpI

Il nuovo ammortizzatore sociale entrerà in vigore, in via sperimentale, il 1° gennaio 2013 ed entrerà a regime nel 2016
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito della conversione in legge della riforma del lavoro l’assetto degli ammortizzatori sociali è pronto a subire un’importante modifica, in quanto numerose indennità (quali l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di mobilità, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile) saranno ora accorpati in un'unica grande forma di assicurazione: l’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) e la mini ASpI. Come per i vecchi ammortizzatori, la nuova forma di assicurazione sarà finanziata dai datori di lavoro: mediante un’aliquota dell’1,31% per i dipendenti a tempo indeterminato; e un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per i lavoratori a tempo determinato, che potrà essere recuperata in caso di stabilizzazione. Alle predette aliquote, inoltre, va ad aggiungersi un’ulteriore contributo nei confronti delle imprese che risultano in crisi e di certe dimensioni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità in merito.

ASpI - Il nuovo ammortizzatore sociale (ASpI), che entrerà in vigore in via sperimentale dal 1° gennaio del prossimo anno fino al 31 dicembre 2015 (a regime nel 2016), si applica a tutti i lavoratori dipendenti (apprendisti compresi), lavoratori a domicilio, soci di cooperative (subordinati), pubblici dipendenti con contratto a termine, impiegati del settore agricolo nonché il personale artistico, teatrale e cinematografico (subordinati). Mentre non potranno accedere all’ammortizzatore sociale in questione tutti coloro che sono stati condannati per reati terroristici, mafia e strage. Per usufruirne, però, è necessario lo status di disoccupato, un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni e un anno di contributi da maturare nel biennio precedente.

Durata
– Per quanto riguarda la durata massima dell’assicurazione, per le cessazioni dei rapporti di lavoro verificatesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, l’indennità verrà modulata in funzione dell’età del lavoratore nel seguente modo:
- 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013; e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
- 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014; e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
- Mentre per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime invece, nel 2016, la durata massima sarà pari a 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni; e 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (non superiore, comunque, al numero di settimane di contribuzione versata nei due anni precedenti).

CIGS e CIGO – Sempre in tema di ammortizzatori, la riforma non modifica l’integrazione salariale ordinaria; qualche variante, invece, si registra sul fronte della straordinaria. Infatti, in quest’ultimo caso va segnalata la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della CIGS nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.

Interventi futuri – Infine, la riforma prevede che, entro 6 mesi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulino intese, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Se ciò non avverrà, entro il 31 marzo 2013, si provvederà a costituire un fondo di solidarietà residuale, che opererà per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, esclusi dall’intervento della CIG.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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