Restano al palo i livelli reddituali per l’erogazione degli ANF. Infatti, per effetto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015, risultata pari a – 0,1%, e dell’art. 1, co. 287 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), la quale prevede l’impossibilità che tale variazione possa essere inferiore a zero, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Dunque, il primo limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, è pari a 14.383,37 euro.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 92/2016.
La normativa - La L. n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l'anno 2014 e l'anno 2015, è risultata pari a – 0,1%.
Soggetti interessati – L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. In particolare, esso spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Misura – La misura del reddito è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Termine - In realtà non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di 5 anni, oltre il quale decade il diritto alla prestazione.
A tal proposito, si ricorda che la prescrizione sull’ANF opera nel seguente modo:
• cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l'ANF si riferisce (diritto dell'ANF);
• cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l'ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).
Presentazione delle domande - Le domande vanno presentate:
• al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
• all’INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla Gestione Separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
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