16 maggio 2013

ANF per gli extraUE. I chiarimenti dell’INPS

È facoltà del Comune concedere o negare l’ANF ai cittadini extraUE e l’INPS non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 7990 di ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L. n. 448/98) a cittadini extracomunitari titolari dello status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Potestà concessiva – In via preliminare, l’INPS rammenta che la normativa che disciplina le prestazioni in argomento (artt. 65 Legge n. 448/1998, art. 80, c. 5, L. n. 388/2000 e 16, c. 2, D.P.C.M. n. 452/2000) assegna ai Comuni la potestà concessiva della stessa e all’Istituto previdenziale la funzione di ente pagatore, sulla base dei dati forniti dai Comuni. Pertanto, resta esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame e l’INPS non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune, per quanto non in linea con il dettato ministeriale.

Potestà di revoca – Altro aspetto approfondito nel messaggio concerne il fatto che ai Comuni è assegnata la potestà di revoca dell’assegno, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l’INPS. Al riguardo, viene precisato che relativamente alla gestione delle variazioni dei dati forniti all’INPS da parte dei Comuni e al recupero delle prestazioni indebite, il ”presupposto formale dell’azione di recupero da parte dell’Inps è comunque il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che, contestualmente alla comunicazione all’INPS, dovrà fornire notizia della revoca stessa all’interessato. Detto provvedimento di revoca deve quindi precedere l’azione di recupero anche nel caso in cui l’esistenza dell’indebito sia stata rilevata a cura dell’INPS stesso”.

Invio domande – Infine, utili precisazioni sono state fornite anche per quanto riguarda la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare accolte dai singoli Comuni e per le quali viene richiesta l’erogazione del pagamento da parte dell’INPS. Al riguardo, l’Istituto previdenziale evidenzia che tale procedura non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno, ma si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune. La procedura come strutturata attualmente prevede quindi la possibilità di inviare il dispositivo di pagamento anche per cittadini non espressamente indicati nella citata norma, purché il Comune che dispone il mandato si dichiari consapevole delle disposizioni normative vigenti.

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