18 luglio 2014

ANF. Retroattivo per gli extraUE

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15220/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’assegno al nucleo familiare deve essere riconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornate, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 3/7/2014, n. 15220.

La vicenda – Il caso riguarda un contenzioso instaurato da una cittadina senegalese, madre di tre figli minori, la quale aveva presentato al Comune di residenza istanza per l'assegno del nucleo familiare. Il Comune respinge la richiesta ritenendo che la stessa, non essendo cittadina Italia o dell’Unione Europea, non abbia diritto all’ANF. La donna conveniva quindi in giudizio il Comune suddetto e l'INPS chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto previdenziale e dal Comune consistente nell'averle negato, in quanto cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante o in quanto lavoratrice migrante, l'assegno di cui sopra. I Giudici sia di primo che di secondo grado davano ragione alla donna, precisando che ai cittadini italiani e comunitari fossero da equiparare i cittadini extracomunitari purché dotati di permesso di soggiorno. Contro detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’INPS, sostenendo che dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai comuni, si evince che tale provvidenza è espressamente riservata ai cittadini italiani e comunitari e non può ritenersi esteso ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

La sentenza –
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’INPS. In via preliminare, gli Ermellini ricostruiscono la normativa applicabile, precisando che testualmente erano esclusi da tale beneficio assistenziale i cittadini extracomunitari; per la categoria dei soggiornanti di lungo periodo era poi intervenuta la direttiva comunitaria 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE, che ha previsto lo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, estendendo detto beneficio. A tale direttiva ha fatto riferimento poi la Corte costituzionale (sentenza n. 222 del 2013) riconoscendo che, a livello comunitario, è legittimo distinguere tra cittadini extracomunitari in possesso di tale status e cittadini extracomunitari che ne siano ancora sprovvisti. Il legislatore italiano, pur recependo la direttiva suddetta (D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3) e definendo i presupposti del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non ha modificato la legge del 1998 che quindi continuava a non prevedere i soggiornanti di lungo periodo tra i beneficiari della menzionata prestazione assistenziale. Successivamente però lo stesso legislatore, sulla spinta anche di una procedura di infrazione della normativa comunitaria (la n. 2013/4009), è nuovamente intervenuto e ha ampliato la platea dei soggetti aventi diritto al beneficio, estendendolo anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo a seguito della previsione di cui alla Legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato anche la legge del 1998; nella formulazione vigente di tale legge, infatti, il medesimo beneficio è ora previsto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni. Ciò detto, in base all’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione, nonostante la formulazione letterale utilizzata dal legislatore all’art. 65 della citata legge del 1998, l’assegno per nucleo familiare deve essere riconosciuto, in ragione della giurisprudenza della CEDU, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999.
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