22 gennaio 2014

ANF. Si amplia la platea dei destinatari

Incluse due nuove categorie ai fini della concessione dell’ANF comunale con almeno tre figli minori

Autore: Rredazione Fiscal Focus
Premessa – L’assegno concesso dai comuni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori si arricchisce di due new entry: i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell’Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 5 e 4, adeguandosi alle disposizioni volte alla corretta attuazione della Direttiva 2003/109/CE.

La normativa – La novità deriva essenzialmente dall’art . 13, c. 2 della L. n. 97/2013, sostituendo all’art. 65, c. 1, della L. n. 448/1998 le parole “cittadini italiani residenti” con “cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

I nuovi beneficiari – Con riferimento all’individuazione dei nuovi beneficiari, nell’ambito dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, occorre distinguere tra due categorie: quella dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione europea e quella dei familiari dei lungo soggiornanti. La prima categoria, individuata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, stabilisce che per "familiare" si intende:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Per quanto concerne la seconda categoria, quella dei familiari di lungo soggiornanti, l’assegno può essere chiesto:

a) dal coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;

b) dai figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) dai figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) dai genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

I termini –
Quanto ai termini di consegna dell’istanza che concede il beneficio, l’INPS rammenta che esso è dovuto, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. Tuttavia, con riferimento ai nuovi beneficiari i comuni potranno accogliere le domande solo a partire dal 1° luglio 2013. Questi ultimi, inoltre, procederanno anche a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1° luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013.
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