18 giugno 2013

ANF. Via libera alle domande per la rivalutazione

C’è tempo fino al 19 luglio 2013 per chiedere all’INAIL l’attribuzione o la rivalutazione dell’ANF
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tempo fino al 19 luglio 2013 per presentare all’INAIL la domanda riguardante l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 31/2013 ricordando, tra l’altro, che dal 1° luglio 2013 (fino al 30 giugno 2014) sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Rivalutazione ANF – I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell’ANF sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’ indice dei prezzi al consumo dell’Istat (FOI), che per quest’anno è pari al 3%. Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in intranet nel Ministero della Direzione centrale risorse umane. Nel dettaglio, il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, passa da 13.784,93 euro a 14.198,48 euro.

Le domande – Per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, gli interessati dovranno presentare le istanze messe a disposizione dall’INAIL, entro il 19 luglio 2013 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2012 (Cud 2013). In particolare, la domanda può essere presentata da tutti i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti, il coniuge dell’avente diritto. Da notare che i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza – ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono inoltrare la domanda all’INPS e non all’INAIL.

Variazioni del nucleo familiare – Infine, l’INAIL precisa che eventuali variazioni del nucleo familiare che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno, devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura INAIL di appartenenza.

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