L’INAIL aggiunge un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l’attuazione della specifica normativa posta a tutela del c.d. “whistleblower”, ossia il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l’INAIL.
Il documento, che conferma la particolare attenzione posta dall’INAIL nell’attuazione delle misure a presidio della legalità dell’azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel “Codice di comportamento dell’Istituto”, regolando i termini e le modalità di segnalazione degli illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive e fornendo la modulistica e l’indirizzo email per l’invio della segnalazione.
A darne notizia è stato l’INAIL con la circolare n. 64/2015.
Oggetto delle segnalazioni - Sono meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto:
• delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I del Codice penale;
• fattispecie in cui si riscontri l’abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
• fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’Istituto a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.
Al contrario, non sono meritevoli di tutela le segnalazioni che integrano un’ipotesi di reato di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
Procedura di segnalazione – Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con l’Istituto, può inviare una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che la gestisce e verifica la fondatezza delle circostanze in essa rappresentate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
Quest’ultimo, competente a svolgere una prima istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:
• il Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, nonché per eventuali profili di responsabilità disciplinare di propria competenza;
• l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, per eventuali profili di responsabilità disciplinare di propria competenza;
• l’Autorità giudiziaria, Corte dei conti e ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
• il Dipartimento della Funzione pubblica.
Identità del “whistleblower” – Infine, l’INAIL fa sapere che l’identità del whistleblower è protetta fin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
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