23 gennaio 2012

Apprendistato. Decontribuzione dal giorno di assunzione

A stabilire se il datore di lavoro ha diritto o meno alla decontribuzione è la data dell’assunzione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –Come è noto,il nuovo T.U. dell’apprendistato (D.Lgs.n. 167 del 14 settembre 2011),entrato in vigore il 25 ottobre 2011, è stato oggetto di importanti modifiche da parte della recente L. n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012). Infatti, i datori di lavoro che occupano sino a nove addetti hanno diritto a uno sgravio contributivo pari al 100% per 3 anni. Tuttavia, molte sono ancora le domande, siada parte dei datori di lavoro che dagli apprendisti, circa il corretto utilizzo della predetta contribuzione, come ad esempio il caso in cui il datore di lavoro all’atto dell’assunzione occupa fino a 9 dipendenti, ma successivamente supera tale limite. In tal caso, il datore di lavoro ha ancora diritto alla decontribuzione? E in che misura?

Il MLPS –A far luce in merito è intervenuto direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stabilendo in sostanza che quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Poiché se ci fosse tale interpretazione restrittiva si ostacolerebbero anche i processi di sviluppo delle aziende. Pertanto, quel che conta ai fini della decontribuzione è esclusivamente la data dell’assunzione in quanto, se il datore di lavoro aveva i necessari requisiti all’atto del reclutamento, li mantiene per tutti i tre anni. In caso contrario, ovvero se il datore di lavoro occupa più di nove dipendenti all’atto dell’assunzione e successivamente il numero dei dipendenti scende al disotto della predetta soglia, non potrà usufruire dell’agevolazione né prima e né dopo. Tale interpretazione è di primaria importanza, in quanto potrebbe disinnescare numerosi contenziosi derivanti da diverse interpretazioni degli organi ispettivi.

Il criterio di computo –Altro aspetto importante da capire è come viene calcolato l’organico dell’azienda che determina la soglia dei nove dipendenti, requisito necessario per l’azzeramento delle aliquote. A tal fine, non rientrano nel computo:
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
- i lavoratori somministrati.

Di converso, rientrano nel computo che determinano la soglia:
- i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, tra cui anche dirigenti e lavoratori a domicilio;
- i lavoratori in regime di orario ridotto (part-time o intermittente), in misura proporzionale all’orario di lavoro.
Si precisa inoltre che, qualora l’azienda superasse la soglia dei nove dipendenti, il datore di lavoro perde il diritto alla decontribuzione, dovendo pertanto versare un’aliquota contributiva pari al 10%.

Regime transitorio e sanzionatorio –Quanto al regime transitorio da osservare, il MLPS con la circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 ha spiegato che, limitatamente alla durata di sei mesi (fino al 25 aprile 2012), continuerà a sopravvivere la vecchia disciplina sull'apprendistato, limitatamente nei territori e settori in cui la nuova disciplina non sia stata recepita da regioni e CCNL. Altro punto importante precisato dal Ministero del Lavoro riguarda le sanzioni. Infatti, sono previste nuove sanzioni amministrative, che vanno da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, per ogni violazione relativa a:
- forma scritta del contratto;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- inquadramento del lavoro fino a due livelli inferiori;
- presenta di un tutore o referenze aziendale.

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