4 giugno 2014

Apprendistato. Più potere alla contrattazione

Le parti sociali possono derogare sull’obbligo di stabilizzazione in servizio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La contrattazione collettiva può stabilire un limite differente sull’obbligo di stabilizzazione in servizio previsto per gli apprendisti. Infatti, datori di lavoro e sindacati possono derogare sia al limite del 20% dei contratti da trasformare in rapporti a tempo indeterminato sia al numero dei dipendenti in forza all'azienda per individuare le imprese tenute all'obbligo. Il chiarimento è emerso durante il Forum Lavoro 2014 organizzato dalla stampa specializzata.

PFI – Il Jobs act, convertito recentemente nella L. n. 78/2014, è intervenuto sul contratto di apprendistato dichiarato più volte come l’istituto che dovrebbe rappresentare lo strumento principe per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Innanzitutto, a subire importanti modifiche è il PFI (Piano Formativo Individuale), che nella versione originaria del Jobs act era obbligatorio solo per il contratto di apprendistato e per il patto di prova; mentre per il PFI tale obbligo veniva abolito. In sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2014, però, viene reintrodotto l’obbligo di redigere il PFI per iscritto, anche se in forma semplificata. Ora, infatti, il PFI deve essere inserito, in forma sintetica, all’interno del contratto di apprendistato, e che può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In caso di inadempimento, considerato che si tratta di un adempimento di natura formale, non incide sulla validità del rapporto di apprendistato; tuttavia l'ispettore è obbligato a emettere una diffida per la conseguente regolarizzazione. La formazione, al contrario, visto che si tratta di adempimento sostanziale, in caso di inadempimento la sanzione sarebbe quella della conversione del rapporto in normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Obbligo di stabilizzazione – Come precisato in premessa, a essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione degli apprendisti, ossia l’obbligo di stabilizzazione in servizio. In particolare, la versione originaria del D.L. n. 34/2014 aveva eliminato tale vincolo imposto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) a prescindere dalla storia dei precedenti contratti; ora però è stata reinserita tale percentuale, ma con un calo della soglia fino al 20% (prima era del 30% fino al 2015) e prevedendo che tale vincolo sia valido esclusivamente per le realtà con più di 50 unità (la percentuale fa riferimento sempre ai contratti di apprendistato stabiliti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione). In ogni caso, resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di fissare limiti diversi.

Contratto di mestiere - Interessante semplificazione invece si registra per il contratto di mestiere (professionalizzante) rivolta ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Ricordiamo che tale tipologia di apprendistato ha una durata massima di 3 anni (5 per gli artigiani). Fino al 20 marzo 2014, la formazione di tali rapporti doveva essere svolta sotto la responsabilità delle aziende ed essere integrata, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Tale formazione, in particolare, era finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata di un triennio e disciplinata dalle Regioni. Il testo originario del D.L. n. 34/2014, invece, aveva eliminato l’obbligo di integrazione di cui sopra; quindi, l’integrazione poteva esserci o meno, senza che ciò comportasse l’irregolarità del percorso formativo. Abolizione, questa, ridimensionata in sede di conversione in legge del D.L.; ora, infatti, l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica, è stato reintrodotto sebben a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Quindi, decorso tale termine il datore di lavoro non è più tenuto ad avvalersi alla formazione pubblica.
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