Premessa – Arriva finalmente il tanto atteso lascia passare dalla Conferenza Stato-Regioni alle linee guida che disciplinano il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Di conseguenza, vengono superate le regole in vigore dall'1 ottobre 2013 e viene assicurata omogeneità e uniformità livello nazionale all’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. Secondo il Presidente del Molise, Paolo di Laura Frattura, l’adozione delle nuove regole rappresenta “un passo in avanti importante per migliorare e modernizzare l’istituto dell’apprendistato che per molti giovani rappresenta la prima continuativa esperienza di lavoro”.
Contenuti delle Linee guida – Dal 20 febbraio scorso, cambia lo scenario per i contratti di apprendistato professionalizzante e di mestiere, disciplinando specificamente l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. In particolare, è previsto che l’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista. Pertanto, finché la formazione non risulta pertanto finanziata pubblicamente, non sorgeranno obblighi per datore di lavoro ed apprendista, salvo che, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti alla contrattazione collettiva di riferimento.
La durata – Le linee guida prevedono poi che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione. Quanto minore è il titolo dell'apprendista, tanto maggiore sarà la durata della formazione. Nel dettaglio, nel triennio sono previste:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La formazione – Per quanto concerne la formazione, è necessario che quest’ultima deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati; si realizza di norma nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. In particolare, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre:
- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.