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Premessa – Arriva finalmente il tanto atteso lascia passare dalla Conferenza Stato-Regioni alle linee guida che disciplinano il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Di conseguenza, vengono superate le regole in vigore dall'1 ottobre 2013 e viene assicurata omogeneità e uniformità livello nazionale all’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. Secondo il Presidente del Molise, Paolo di Laura Frattura, l’adozione delle nuove regole rappresenta “un passo in avanti importante per migliorare e modernizzare l’istituto dell’apprendistato che per molti giovani rappresenta la prima continuativa esperienza di lavoro”.
Contenuti delle Linee guida – Dal 20 febbraio scorso, cambia lo scenario per i contratti di apprendistato professionalizzante e di mestiere, disciplinando specificamente l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. In particolare, è previsto che l’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista. Pertanto, finché la formazione non risulta pertanto finanziata pubblicamente, non sorgeranno obblighi per datore di lavoro ed apprendista, salvo che, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti alla contrattazione collettiva di riferimento.
La durata – Le linee guida prevedono poi che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione. Quanto minore è il titolo dell'apprendista, tanto maggiore sarà la durata della formazione. Nel dettaglio, nel triennio sono previste:
La formazione – Per quanto concerne la formazione, è necessario che quest’ultima deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati; si realizza di norma nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. In particolare, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre: