22 luglio 2015

Apprendistato. Si punta sul sistema duale “formazione-lavoro”

Il contratto di apprendistato è disciplinato dalla sottoscrizione di un protocollo tra datore di lavoro e l’istituto formativo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Capo V del D.Lgs. n. 81/2015 (art.41-47) contiene la nuova disciplina sull'”apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e quello di “alta formazione e ricerca” che integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Apprendistato 1° livello
- Nell’apprendistato di 1° livello, ossia quello per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, possono essere assunti – in tutti i settori di attività - i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

La stipulazione di tale contratto impone al datore di lavoro la sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto (MLP-MIUR-MEF) da emanare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto sono definiti anche i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore:

• al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno;
• e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Inoltre, è stato previsto l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

Apprendistato 3° livello
– Con riferimento all’apprendistato di 3° livello, ossia quello di alta formazione e di ricerca, la novità principale riguarda – come per l’apprendistato di primo livello - la sua strutturazione in un sistema duale per l’acquisizione di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

I soggetti assumibili sono quelli di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Come per l’apprendistato di primo livello, anche qui il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Tale protocollo, in particolare, ha l’obbligo di stabilire il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.

La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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