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Premessa - Arriva il caldo, la bella stagione, e soprattutto nelle località turistiche sorge la necessità di prevedere lavoratori aggiuntivi per sopperire alle richieste. E con questo scopo la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha pubblicato un’utile guida per l’indicazione di linee guida per i datori di lavoro nel settore dei pubblici esercizi i quali vogliano prevedere ipotesi di assunzione di lavoratori apprendisti stagionali.
La disciplina sull’apprendistato - Ma prima di entrare nel merito dell’apprendistato stagionale, appare opportuno tenere in considerazione i principi base del rapporto di apprendistato, che sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 81/2015 al Capo V (artt. 41-47). Il “Codice dei contratti”, ha riordinato infatti la normativa concernente i contratti di apprendistato definendolo come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (comma 1 art. 41), e si distingue in tre diverse tipologie (comma 2 art. 41):
L’apprendistato stagionale - Conclusa questa breve disamina generale dell’apprendistato, come previsto dal nuovo Codice dei contratti, è utile segnalare che l’art. 44, comma 5, prevede che “Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato”. Da ciò ne discende che i datori di lavoro che svolgono attività stagionali possono – tramite la stipula di CCNL con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale – assumere degli apprendisti anche a tempo determinato. Ma non solo: infatti, con la disposizione non si intendono solamente quelle attività che seguono un’operatività in determinati periodi, ma anche quelle attività che hanno un “picco produttivo” in un determinato periodo dell’anno. La disciplina in questione, sottolinea la guida della Fipe, “trova fondamento tanto in esplicite disposizioni di legge, ultimo il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, quanto nella disciplina di natura contrattuale, ed in particolare nell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012” (quest’ultimo sottoscritto da FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e Federreti e le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTuCS-UIL).
I limiti – L’accordo del 17 aprile 2012 ha previsto in particolar modo per quanto concerne i limiti di assunzione di apprendisti che il datore di lavoro può assumere:
Il computo degli apprendisti - L’Accordo del 17 aprile 2012 stabilisce anche che il datore di lavoro potrà assumere apprendisti solo se abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento degli apprendisti ai quali nei 24 mesi precedenti sia scaduto il contratto, e che comunque all’interno di tale computo non rientrano gli apprendisti dimessi, licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, quelli il cui contratto sia stato risolto durante la prova.
La formazione – Premesso che la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche varia da 80 a 40 ore medie annue, in relazione alla qualifica da conseguire; la guida della Fipe sottolinea che “per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro” e che nella stipula del contratto di apprendistato stagionale, “si consiglia di indicare nel piano formativo della prima stagione, l’intero impegno formativo relativo alla qualifica professionale oggetto del contratto”.