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E’ spesso necessario gestire i picchi di lavoro tipici del periodo natalizio e festivo (aumenti di clientela, aperture straordinarie, sostituzioni di personale). In questo caso i datori di lavoro devono applicare le previsioni dei CCNL, con riferimento all’utilizzo del contratto a tempo determinato stagionale, che nel settore turismo consente ampie deroghe (assenza di causale, esclusione dai limiti quantitativi, esenzione dal contributo addizionale NASpI), alla disciplina del lavoro supplementare, straordinario e festivo, con maggiorazioni elevate nel turismo, e al ricorso a part-time con lavoro flessibile e supplementare o ai contratti extra nei pubblici esercizi. Vediamo come è possibile procedere.
Le aziende del turismo, della ristorazione e del commercio affrontano generalmente tre tipi di esigenze:
Per rispondere a questi fabbisogni, i CCNL offrono strumenti più flessibili rispetto ai periodi ordinari.

Il CCNL Turismo è particolarmente articolato e consente diverse modalità di copertura dei fabbisogni straordinari.
Le attività stagionali, come indicate nel D.P.R. 1525/1963 e riprese dal CCNL, riguardano strutture ricettive aperte solo in alcuni periodi dell’anno; stabilimenti termali; impianti turistici in località montane o balneari; pubblici esercizi con attività concentrate in particolari periodi dell’anno (mercatini, fiere, eventi).
E’ pertanto possibile la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione e affiancamento di lavoratori assenti per qualsiasi motivo, assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, impegnati in attività formative, con eventuale anticipazione della sostituzione in caso di astensione obbligatoria per maternità.
Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare in
ciascuna unità produttiva i seguenti limiti, ferma restando la possibilità di un incremento degli stessi da parte della contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
La base di computo è costituita:
Questi limiti non si applicano alle aziende di stagione, nonché per i settori degli alberghi e dei campeggi nell’ipotesi di nuove attività, sostituzione ed affiancamento, stagionalità, intensificazione dell’attività e cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali.
Il CCNL COMMERCIO – TERZIARIO CONFCOMMERCIO prevede la possibilità di ricorrere a:
Il contratto prevede inoltre la possibilità di concordare clausole elastiche con maggiorazioni sull’ora lavorata in aumento; l’ampliamento delle aperture domenicali e festive, con relative maggiorazioni.
Il CCNL PUBBLICI ESERCIZI – FIPE / FIEPET, con riferimento a bar, ristoranti, locali, considera il periodo festivo è un vero “picco naturale” e consente:
Il contratto “extra” è tipico del comparto: utilizzabile per banqueting, eventi, cenoni aziendali e attività non programmabili.


Le attività stagionali, quando riconosciute come tali, comportano una serie di deroghe e disapplicazioni in materia di contratto a tempo determinato:
Nel settore turismo può essere utilizzato anche il contratto di lavoro ripartito, durante i picchi stagionali, per la copertura flessibile dei turni.
E’ inoltre possibile optare per l’utilizzo del lavoro intermittente senza obbligo di giustificazione specifica oltre che per lavoratori con meno di 24 anni o più di 55 o per mansioni discontinue. E’ anche possibile stipulare contratti di lavoro Extra nei pubblici esercizi per esigenze imprevedibili, avulse dalla programmazione ordinaria.
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Possiamo usare il contratto a chiamata nel commercio per tutti i lavoratori durante il periodo natalizio?
Sì, purché la mansione rientri tra quelle discontinue oppure il lavoratore abbia meno di 24 anni o più di 55. Il ricorso a questa tipologia contrattuale non è ammesso per attività strutturali o continuative e non può coprire turni fissi.
Per gli extra nei pubblici esercizi è sufficiente la stagionalità?
No. Il contratto extra è ammesso solo per esigenze imprevedibili (es. prenotazioni last minute, eventi non programmati). La stagionalità consente di stipulare contratti a termine ordinari o stagionali, ma non giustifica automaticamente l’uso dell’extra.
In una struttura alberghiera stagionale possiamo assumere personale stagionale anche se restiamo aperti 10 mesi l’anno?
Se l’attività è svolta “a ciclo continuativo” non può essere considerata stagionale. La stagionalità richiede un’apertura limitata nel tempo e che l’attività inserita nell’elenco del DPR 1525/1963. In caso di dubbio, meglio ricorrere a contratti a tempo determinato con causale.
Un ristorante in località montana, aperto solo da dicembre a marzo, necessita di 4 camerieri aggiuntivi, 1 lavapiatti per i weekend e 1 addetto extra per cenone di Capodanno.
Nel caso di camerieri si possono stipulare contratti stagionale senza causale, rinnovabili senza limiti.
Per l’inquadramento dei lavapiatti nei weekend il datore di lavoro può ricorrere al contratto intermittente senza obbligo di giustificazione grazie al carattere discontinuo dell’attività.
Per l’addetto al cenone di Capodanno si può utilizzare il contratto extra (pubblici esercizi), legittimo per l’evento non programmabile.
In questo caso non è dovuto nessun contributo addizionale NASpI sui quattro lavoratori stagionali, ma occorre erogare al dipendente le maggiorazioni per festivi e notturni calcolate in base alle previsioni del CCNL.