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Premessa - Tempi stretti per i lavoratori che vogliono sfruttare la scadenza del 30 settembre per accedere al pensionamento anticipato che spetta a chi è impegnato in attività usuranti e faticose secondo il decreto legislativo 67/2011.
Ministero del Lavoro, Circolare n. 22/2011 - La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e quella per l’Attività Ispettiva, con Circolare n. 22 del 10 agosto 2011, forniscono le prime indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal Decreto Legislativo n. 67/2011, che consente un accesso anticipato al pensionamento per il lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”.
Tali indicazioni, in attesa della emanazione del decreto applicativo previsto dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, sono rivolte in particolare a coloro che intendono presentare domanda di pensionamento entro il 30 settembre 2011.
Modulo INPDAP per gli usuranti – L’INPDAP, dopo la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della circolare 22/2011, ha messo a disposizione, nella sezione "modulistica" del sito, il modello per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti.
Soggetti beneficiari - Il modulo andrà utilizzato dagli iscritti che effettuano lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e che hanno maturato (o matureranno) entro fine anno i requisiti agevolati per l'accesso anticipato al pensionamento, previsto dal decreto legislativo 67/2011. Andrà poi inviato o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata all'INPDAP.
INPDAP, Nota operativa n. 29 del 12.08.11 - Nel modulo, spiega l'Ente previdenziale nella nota n. 29 del 12 agosto 2011, va indicata la volontà di avvalersi del beneficio, specificando i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate particolarmente faticose e pesanti.
Condizioni per accedere al beneficio pensionistico - Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai lavoratori che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per i seguenti periodi:
a) per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Ai fini del computo dei periodi di svolgimento di tali attività, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi in cui il periodo di contribuzione obbligatoria sia integrato da periodi di contribuzione figurativa, di essi possa tenersi conto ai fini del computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il richiedente deve allegare la documentazione che attesta le attività svolte (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni risalenti all'epoca rese in copia conforme) e la copia del modello PA04 relativamente al servizio complessivamente svolto presso le PA.
Termini e presentazione della documentazione - Gli enti dovranno consegnare al lavoratore la documentazione entro trenta giorni. Se la richiesta del beneficio è effettuata oltre il termine del 30 settembre, la decorrenza della pensione verrà differita per un periodo compreso tra un mese e tre mesi a seconda del ritardo.
Differimento dei termini - È anche previsto un ulteriore differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici se nell'accertamento del diritto e nel monitoraggio delle domande dovesse emergere un numero di richieste superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziate per ciascun anno di riferimento.
Al fine di determinare l'anzianità contributiva per accertare il diritto al beneficio, le sedi INPDAP dovranno definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare in lavorazione.
La riduzione - Per il 2011 e il 2012 l'età anagrafica per la pensione di anzianità verrà ridotta di tre anni mentre la quota verrà ridotta di due unità, rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 60 anni di età e quota 96).
La riduzione potrà operare anche nei confronti dei dipendenti impiegati in lavori notturni (polizia municipale, personale infermieristico eccetera), che rispettino i requisiti normativi, e che prestino la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi non inferiore a 78.