Nuove tutele per i lavoratori dell’artigianato. Infatti, il 23 giugno 2016 è stato registrato presso la Corte dei Conti il
Decreto Interministeriale (Economia-Lavoro) n. 95581 del 29 aprile 2016 che indica i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Il Fondo, in particolare, ha lo scopo di garantire ai lavoratori del settore dell'artigianato una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del settore.
Nel dettaglio, il decreto disciplina: i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi; i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; i criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – L’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, in alternativa al Fondo di solidarietà bilaterale “ordinario”, un Fondo “
alternativo” esclusivamente per i
settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro (già istituito) nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato
alla data del 24 settembre 2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali.
I lavoratori aderenti al Fondo hanno diritto ad almeno una delle seguenti prestazioni:
- un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015;
- un assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
Gestione del Fondo – Il Fondo di solidarietà è gestito dai membri del Comitato di gestione e controllo, i quali devono possedere i requisiti di
professionalità e onorabilità di seguito descritti. In particolare, i componenti del Comitato di gestione e controllo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli enti bilaterali. Ne consegue che questi ultimi devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
Non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- stato d’interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 C.c.;
- assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
Criteri e requisiti per la contabilità - All’art. 4 del Decreto in trattazione, viene specificato altresì che il Fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità. Più nel dettaglio, il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione dell’organo di controllo individuato dallo statuto, deve essere redatto secondo il criterio di “competenza economica”.
Inoltre, nel bilancio dovranno essere evidenziate:
- la dotazione iniziale e le entrate contributive;
- gli atti di liberalità senza vincolo;
- gli atti di liberalità con vincolo;
- gli atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.
Il Fondo deve trasmettere regolarmente il bilancio al MLPS e al MEF, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.
La relazione dell'organo individuato dallo statuto deve:
- contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo;
- recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulante l'accordo del 25 novembre 2015, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.
Controllo e monitoraggio - La vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo è esercitata dal Ministero del Lavoro che, in caso d’irregolarità negli inadempimenti, può disporne la
sospensione dell'operatività. Il Fondo, dal canto suo, è tenuto a trasmettere, con
cadenza annuale al MLPS e MEF, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro.
In particolare, il sistema di monitoraggio deve:
- essere tale da assicurare un’adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative;
- rispondere alle esigenze d’informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.
Infine, l'attività di monitoraggio prevede presso il fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie d’informazioni:
- dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
- dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo;
- dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.