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Via libera alla chiusura dei pagamenti (competenza 2013) delle indennità disoccupazione ASpI chiesti dai lavoratori sospesi. Le operazioni dovranno concludersi a opera delle Sedi INPS entro il 15 febbraio 2015. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 951/2015.
Domande ASpI inevase - Ai fini dell’erogazione dell’indennità ASpI, secondo quanto disposto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art.3 c. 17, è stato riconosciuto un limite di finanziamento pari a 20 milioni di euro per le seguenti annualità: 2013, 2014 e 2015. In particolare, con riferimento ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, l’INPS (messaggio n. 5275 dell’11 giugno 2014) aveva comunicato che a conclusione dell’istruttoria è stata raggiunta la soglia di finanziamento per l’anno 2013 con riferimento alle domande presentate sino al 31 ottobre 2013 compreso. Ragion per cui è stata disposta la chiusura dei pagamenti in competenza 2013 e l’inizio dei pagamenti relativi alle domande di prestazione per l’anno 2014. Pertanto, restavano inevase - causa del superamento del finanziamento annuale previsto dalla normativa - le domande con data di presentazione dal “1° novembre al 31 dicembre 2013”. Infatti, l’istituto previdenziale aveva chiarito che le domande erano state respinte con reiezione immediata e con la seguente motivazione: "la domanda non può essere accolta per esaurimento del finanziamento di cui all’articolo 3, comma 17 della Legge n. 92 del 2012 (20 milioni di euro)".
Rifinanziamento – A sistemare la situazione era intervenuto il Ministero del Lavoro, il quale ha autorizzato l’INPS a istruire e mettere in pagamento, nel limite di 8.000.000 di euro, le domande relative a periodi di competenza 2013, non ancora liquidate per assenza di fondi. Con l’occasione l’INPS ha fornito anche delle indicazioni operative per l’acquisizione e il pagamento delle domande ASpI sospesi 2013, in presenza di domande ASpI sospesi 2014 in liquidazione a seconda delle casistiche che possono presentarsi:
• per la domanda ASpI sospesi 2013 ancora da acquisire e domanda ASpI sospesi 2014 ancora da acquisire: si doveva acquisire e liquidare per prima la domanda ASpI sospesi 2013;
• per la domanda ASpI sospesi 2013 ancora da acquisire e domanda ASpI sospesi 2014 acquisita e in stato “P’”: si dovrà acquisire e liquidare per prima la domanda ASpI sospesi 2013;
• per la domanda ASpI sospesi 2013 ancora da acquisire e domanda ASpI sospesi 2014 acquisita e liquidata: si dovrà chiudere a zero giornate la domanda ASpI sospesi 2014 ponendo la data di decorrenza uguale alla data di decadenza e mettendo a recupero quanto già pagato sulla domanda ASpI sospesi 2013 che dovrà essere acquisita e liquidata. Alla definizione della domanda ASpI sospesi 2013 sarà consentito acquisire da reparto la domanda ASpI sospesi 2014 chiusa a zero giornate e procedere alla liquidazione della stessa;
• per la domanda ASpI sospesi 2013 ancora da acquisire e domanda ASpI sospesi 2014 acquisita, liquidata e definita: si dovrà riaprire la domanda ASpI sospesi 2014 e procedere come al punto precedente.
L’INPS, ora, con il messaggio in commento ha invitato tutte le Sedi territoriali dell’INPS a completare le operazioni appena descritte entro il 15 febbraio 2015.