10 ottobre 2013

ASpI anticipata. Le istruzioni dell’INPS

La domanda va inoltrata all’INPS entro la fine del periodo di fruizione della prestazione, comunque entro 60 gg dalla data di inizio attività
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con la circolare n. 145 di ieri, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al D.M. n. 73380/2013 il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti. L’anticipazione, in particolare, serve per aiutare il lavoratore a intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Ambito di applicazione – Risultano destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono: intraprendere un'attività di lavoro autonomo; avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa; associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente; sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI; intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

La domanda
– I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione anticipata in commento devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI, comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa. Al riguardo, l’INPS rammenta che, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò detto, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa a ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Mentre per coloro che siano già beneficiari dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI e abbiano altresì - alla data del 9 ottobre 2013 (data di pubblicazione della presente circolare) - già avviato un’attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni decorrerà dalla suddetta. Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, essa va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità: WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto; Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto; Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

La documentazione – Nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne invece, l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Erogazione della prestazione – Affinché il richiedente possa beneficiare dell’indennità anticipata è necessario accertare preventivamente che questi ultimi abbiano diritto all’ASpI o mini-ASpI. In caso positivo, nella procedura informatica “DSWeb” verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o mini-ASpI con il codice di stato “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione. Successivamente l’INPS dovrà procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. In particolare, l’erogazione dell’indennità potrà avvenire: mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. A tal proposito si rammenta che le P.A. non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

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