26 novembre 2012

ASpI. Cosa cambia dal 2013?

Il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo ammortizzatore sociale che modifica le tutele del reddito dei lavoratori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Con l’avvicinarsi del nuovo anno, numerose sono le novità che entreranno in vigore grazie alla Riforma del Lavoro. Una di queste è il nuovo ammortizzatore sociale (ASpI), che ha il compito di tutelare il reddito del lavoratore dipendente a copertura del periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto del lavoro alla successiva ed eventuale rioccupazione. Dopo un periodo sperimentale, fino al 31.12.2015, l’ASpI entrerà a regime nel 1° gennaio 2016, ed è operativo per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.1.2013. Vediamo i principali aspetti di questo particolare strumento di tutela.

Campo di applicazione – Prima cosa importante da dire è che con l’entrata in vigore del nuovo ammortizzatore sociale scompariranno: l’indennità di mobilità; l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. A poterne beneficiare saranno: i lavoratori dipendenti; gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Al contrario, resteranno esclusi dal beneficio: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

I requisiti – Elementi da non trascurare sono i requisiti per fruire dell’ASpI. Infatti, saranno ammessi esclusivamente coloro i quali abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e siano in stato di disoccupazione. Inoltre, è necessario far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’importo
– Veniamo ora al punto più importante: l’importo spettante. Dunque, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di € 1.180 mensili (limite annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell’anno precedente). A tale percentuale va aggiunto un ulteriore 25% derivante dal differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo, nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a € 1.180 mensili. In ogni caso, l’indennità mensile dell’ASpI non può superare l’importo mensile massimo di 1.119,32 euro. Tuttavia, è prevista una riduzione dell’importo erogato: pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione; nonché un’ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

La durata – Quanto alla durata della prestazione, che varia in base all’anno di fruizione, per l’anno prossimo è pari a 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

L’erogazione
– L’indennità in commento può essere liquidata a decorrere: dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda telematica all’INPS. Tuttavia, esistono anche dei casi di sospensione dell’erogazione dell’ASpI. Infatti, in caso di nuova occupazione, la sospensione opera fino a un massimo di 6 mesi. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia di durata inferiore a sei mesi, l’ASpI riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Al riguardo, va precisato che qualora il lavoratore svolga attività di lavoro autonomo con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello status di disoccupato (euro 4.800/anno) deve darne comunicazione entro un mese all'Inps (dichiarando il reddito annuo che prevede di conseguire) e l'Istituto provvederà a ridurre l'indennità in base ai compensi percepiti.

Il finanziamento – Dall’anno prossimo l’ASpI sarà finanziato: da un contributo integrativo pari all’1,31%; un contributo addizionale pari all'1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato; ed infine si prevede un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1° gennaio 2013 (il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni).

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