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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 144/2013, ha fornito le istruzioni attuative del D.I. 16 maggio 2013 che - in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale, inoltre, determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Soggetti interessati – A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. L’ASpI si applica altresì ai lavoratori soci di cooperative di cui al medesimo D.P.R. n. 602/1970 e il personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Con particolare riferimento al personale apprendista (artigiano e non artigiano) è stato introdotto, a decorrere dall’inizio del corrente anno, un contributo pari all’1,31% a carico dei datori di lavoro. Inoltre, si applicherà un incremento dello 0,30%, facendo salire l’aliquota al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
Aliquota e prestazione – Per quanto riguarda i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 (con rapporto di lavoro subordinato) e il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato), la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,32%, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, c. 4 della Legge n. 845/1978 (0,30%). Pertanto, le indennità ASpI e mini-ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione, cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità come calcolate.
Modalità di calcolo – Quanto alle modalità di calcolo dell’ASpI e mini-ASpI, la circolare evidenzia che il raggiungimento delle 52 settimane, requisito contributivo necessario per l’accesso ai trattamenti di disoccupazione, possano concorrere uno o più contributi pieni ovvero uno o più contributo ridotti. In questo caso, indipendentemente dell’aliquota contributiva (piena o ridotta) si procederà nel seguente modo: innanzitutto, bisogna determinare la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni; successivamente, va individuata la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati. In particolare: per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, la procedura DsWeb sarà opportunamente adeguata per potere rilevare, ove possibile in modo automatico, i casi in cui si debba applicare la suddetta riduzione e per consentire l’acquisizione della percentuale di settimane a contribuzione ridotta. Sin d’ora, invece, la procedura è stata opportunamente modificata per consentire l’acquisizione dei dati seguenti per le tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del decreto in argomento: