L’INPS, con il messaggio n. 2028/2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. In particolare, è stato precisato che nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro) - potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.
In tal caso, l’indennità verrà ridotta dell’
80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione, inoltre, è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.
Normativa - Le indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI - che andranno in soffitta dal 1° maggio 2015 – prevedono come requisito essenziale lo “
stato disoccupazione”. Sul punto, si ricorda che lo stato di disoccupazione viene conservato anche se il lavoratore intraprenda un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (ossia se inferiori a 8.000 euro). Nel calcolo non devono essere considerati gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato.
Ora, a seguito dell’introduzione del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013, si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all’art. 2, co. 15 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero). Quindi, “
in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa d’ufficio, […], fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”.
Rioccupazione: effetti sull’ASpI – La circolare dell’INPS pone particolare attenzione sulle ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI. Nel dettaglio, occorre attenersi ai seguenti criteri:
• nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI;
• Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade;
• nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione – con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione – detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione AspI in corso di fruizione.
Su quest’ultimo punto, ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto.
In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della
sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della
decadenza.
Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che le suddette indicazioni trovano applicazione anche in relazione all’indennità di disoccupazione mini ASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.