7 novembre 2011

Assegno di invalidità o indennità di disoccupazione? Al lavoratore la scelta

Condizione immancabile è la volontà di scelta fra le due prestazioni da presentare su domanda amministrativa all’INPS
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Scelta più ampia a favore dei lavoratori. Infatti, coloro che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno la possibilità di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Lo comunica l’INPS nella circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, precisando tra l’altro che le due prestazioni sono assolutamente non cumulabili. Si forniscono di seguito le istruzioni operative.

Il diritto di opzione – Per un corretto esercizio del diritto di opzione, spiega l’INPS, è condizione immancabile che l’assicurato presenti all’INPS la domanda amministrativa, da cui risulti in modo espresso la volontà di scelta del lavoratore tra l’indennità di disoccupazione o dell’assegno ordinario di invalidità.

Presentazioni delle domande – A tal fine, è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche direttamente effettuate dal cittadino tramite: WEB, Contact Center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto; affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa.

Accoglimento della domanda - Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità, successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione, o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.

Ulteriori specifiche - In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità e possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

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