26 giugno 2012

Assegno emergenziale. Le istruzioni dell’INPS

L’assegno emergenziale spetta ai disoccupati “involontari” per una durata massima di 24 mesi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – I disoccupati “involontari” in esubero appartenenti al settore creditizio, dopo la fruizione del periodo di disoccupazione ordinaria, hanno diritto all’assegno emergenziale per un periodo massimo di 24 mesi. Esso spetta in misura percentuale variabile tra il 60% e l'80% dell'ultima retribuzione a condizione che l'azienda abbia espletato le procedure contrattuali previste e che sia stato concluso un accordo aziendale. Inoltre, per ottenere l’assegno in questione i soggetti interessati dovranno inviare le relative istanze al Comitato del Fondo di solidarietà, mediante il servizio telematico offerto dall’INPS. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 86 del 19 giugno 2012 illustrando nel dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

La normativa – In particolare, stiamo parlando della nuova sezione “emergenziale” (art. 11-bis), introdotta al D.M. n. 51635 del 26 aprile 2010, recante importanti disposizioni circa l’istituzione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”.

L’assegno emergenziale - Lo scopo del su menzionato articolo è quello di tutelare tutti i lavoratori in esubero, attraverso l’erogazione di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria”.

La misura – Come precisato in premessa, esso spetta per un importo massimo variabile tra il 60%-80% dell'ultima retribuzione percepita. Nel dettaglio, l’assegno va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure: 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. Al raggiungimento di dette misure, l’Istituto previdenziale precisa che per i primi 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, si ha diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria. Mentre a decorrere dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese, il disoccupato “involontario” in esubero avrà diritto all’assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Invio domande – Per ottenere il beneficio gli interessati dovranno inoltrare le istanze, con le apposite modalità telematiche offerte dall’INPS, al Comitato del Fondo di solidarietà tramite la Sede territorialmente competente, che è quella presso cui l’azienda assolve gli obblighi contributivi.
Regime fiscale – Infine, sul versante fiscale l’INPS tiene a precisare che l’assegno emergenziale costituisce a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente; pertanto, il beneficiario sarà tassato in maniera ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’art. 17, c. 1, lettera b) del T.U.I.R.

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