L’INPS, con la Circolare n. 203 del 18 dicembre 2015, detta le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso all’assegno emergenziale per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015). Innanzitutto è stato precisato che la procedura è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione del suddetto assegno (attualmente i Fondi di solidarietà attivi sono quelli del personale del credito cooperativo e del credito ordinario). Inoltre, l’istanza deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva o, in subordine alla sede principale.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, allegando l’accordo sindacale, l’elenco ed i dati analitici dei lavoratori, che costituiranno parte integrante della domanda.
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Assegno emergenziale. Presentazione istanza (187 kB)
Assegno emergenziale. Presentazione istanza - Lavoro e Previdenza n. 229 - 2015
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata