19 gennaio 2016

Assegno emergenziale: procedura d’istanza unica

Uniformata la procedura d’istanza per la richiesta dell’assegno emergenziale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
INPS 150

L’INPS, con la Circolare n. 203/2015, detta le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso all’assegno emergenziale per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015). Innanzitutto è stato precisato che la procedura è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione del suddetto assegno (attualmente i Fondi di solidarietà attivi sono quelli del personale del credito cooperativo e del credito ordinario). Inoltre, l’istanza deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva o, in subordine alla sede principale.


A darne notizia è stato l’INPS con la Circolare n. 2013/2015.



Fondi di solidarietà bilaterali – Il D.Lgs. n. 148/2014 all’art. 26 ha istituito - per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS - i Fondi di solidarietà bilaterali, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.


Tali Fondi, inoltre, possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi.


In pratica, le prestazioni integrative sono l’assegno emergenziale e l’outplacement.



Modalità di presentazione della domanda - La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale. Tale procedura è al momento attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi, precisamente:


  • Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo;
  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

L’istanza, in particolare, intervento deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva o, in subordine alla sede principale.


L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, allegando l’accordo sindacale, l’elenco ed i dati analitici dei lavoratori, che costituiranno parte integrante della domanda. La domanda non riporta la stima della prestazione in quanto la stessa sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda e sarà messa a disposizione della stessa azienda nel cassetto bidirezionale.


Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.


Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.




Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.

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