17 dicembre 2015

Assegno ordinario: arriva la circolare esplicativa dell’INPS

Il periodo dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della presentazione delle istanze è neutralizzato

Autore: redazione fiscal focus

L’INPS, con la Circolare n. 201 di ieri, ha illustrato la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la CIGO e CIGS, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni. In particolare, per accedere al suddetto assegno bisogna presentare domanda online non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.Si tratta di termini ordinatori, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.


Facciamo un esempio.


Per il periodo di sospensione dal 01.01.2016 al 31.03.2016 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16.01.2016. Quindi, la presentazione della domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, “che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente)”.


Così, continuando nell’esempio sopra riportato, l’eventuale presentazione della domanda in data 20.01.2016, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 11/01/2016. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01.01.2016 al 10.01.2016.



Tuttavia, in considerazione dell’immediata operatività del D.Lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 24 settembre 2015 e il 16 dicembre 2015 è neutralizzato.



Misura della prestazione – L’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale.Ancora una volta, dunque, il legislatore rimette alla volontà delle parti la quantificazione dell’importo della prestazione, vincolandole a stabilire una misura minima almeno pari all’importo previsto per l’integrazione salariale.


Pertanto, fermo restando il limite minimo, ciascun Fondo può derogare all’importo massimo mensile dell’integrazione salariale stabilito dall’art. 3, comma 5, del D.lgs. 148/2015.



Durata massima – Quanto alla durata massima della prestazione, essa non potrà essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria.


Si segnala che rispetto alla previgente disciplina, il legislatore ha optato per una durata della prestazione modulata sulla causale richiesta, per meglio rispondere alle esigenze che determinano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.



Contribuzione addizionale – Il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attivitàlavorativa è obbligato al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alleretribuzioni perse, in misura non inferiore all’1,5%.Anche in materia di contributo addizionale, il legislatore, rinvia alla volontà delle parti per ladeterminazione della percentuale dovuta dai datori di lavoro rientranti nel campo diapplicazione dei singoli Fondi, stabilendo una misura minima.


In particolare, la base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.




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