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Premessa – Con la circolare n. 83 del 13 giugno 2011, l’Istituto previdenziale rende note le nuove tabelle dei livelli di reddito familiare per il pagamento dell’assegno familiare, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Livelli di reddito- La legge 13 maggio n. 153 del 1988, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2009 e l’anno 2010, risultata pari allo 1,6%.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Assegni familiari- L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L’assegno spetta, in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.
Reddito familiare- Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare, che è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente.
I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo; essi sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno, in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.
Pagamento dell’assegno- Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare apposita domanda ( utilizzando il modello predisposto dall’INPS, o al proprio datore di lavoro (nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola) o alle sede dell’Inps (nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc).
Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi, però, il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.
Quindi schematizzando:
1. ai lavoratori in attività, l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’Inps il rimborso delle somme pagate.
2. per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps.
3. ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps insieme alla rata di pensione.