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Premessa – Non esiste alcuna limitazione legislativa che impone al disabile e a chi lo assiste di fruire dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in giornate diverse. Infatti, tale disposizione dà la possibilità al lavoratore che assiste un disabile grave di beneficiare dei tre giorni di permessi mensile e non preclude la fruizione del beneficio nel caso in cui il disabile goda del permesso per se stesso, né regolamenta il caso specifico. A chiarirlo è il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 44274/2012.
Quesito – Il D.F.P. – servizio studi e consulenza per il trattamento del personale - ha fornito un importante parere in merito al diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992 da parte di dipendenti della P.A. per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge. In particolare, è stato chiesto se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.
Il chiarimento del D.F.P. – Premesso che la situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex L. n. 104/1992 coincidano fra i due soggetti, ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di astenersi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, egli possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente a lavoro. Pertanto, conclude il Dipartimento della Funzione Pubblica, considerando la varietà delle istruzioni che di fatto possono presentarsi, una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.