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Premessa – Gli incentivi concessi ai datori di lavoro che assumono quest’anno a tempo indeterminato, part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per GMO, saranno erogati in ordine cronologico di assunzione. A stabilirlo è il decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013 (che modifica il decreto 19 aprile 2013) il quale sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento – L’incentivo in argomento è stato introdotto dall’ex ministro del Welfare, Elsa Fornero, a causa della mancata proroga per quest’anno della c.d. “piccola mobilità”, con l’amara conseguenza per i lavoratori licenziati di non potersi iscrivere nelle liste di mobilità a causa del mancato finanziamento. Quindi per bilanciare la mancata proroga, il ministro aveva promesso un incentivo ad hoc destinandovi 20 milioni di euro, che rappresenta il limite entro cui l'INPS potrà autorizzare il nuovo bonus.
L’incentivo - In pratica, l’incentivo consiste nell’erogazione di una somma, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), in favore dei datori di lavoro (anche con meno di 15 dipendenti) che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L’importo dell’incentivo, in particolare, è pari a 190 euro mensili per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Mentre in caso di assunzione a tempo determinato la durata viene dimezzata (6 mesi). Quindi 2.280 euro nel primo caso e 1.140 per le assunzioni a termine. Se l'assunzione è a part-time il bonus è ridotto in rapporto all'orario effettivo di lavoro. La fruizione avviene mediante conguaglio con le dichiarazioni contributive, una volta che l'INPS ha dato autorizzazione al datore di lavoro interessato. Da notare che l’agevolazione si applica solo per il 2013, a favore dei datori di lavoro privati, inclusi professionisti e cooperative (per i soci dipendenti), con esclusione del lavoro domestico. La fruizione avviene mediante conguaglio con le dichiarazioni contributive, una volta che l'Inps ha dato autorizzazione al datore di lavoro interessato.
La domanda – Al fine di fruire del beneficio in commento i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata. Per quelle che siano già intervenute, il termine per l'invio della domanda è fissato allo scadere di 30 giorni dell’apposita circolare esplicativa dell’INPS. Se invece l'assunzione è successiva a tale data, la domanda va presentata entro 30 giorni dall'assunzione. Altra condizione importante per fruire del bonus è l’obbligo del datore di lavoro di garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neoassunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.